Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4703/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202507699

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso contro il diniego di accesso alla documentazione sanitaria di una persona deceduta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante aveva chiesto l’accesso alla documentazione sanitaria relativa al proprio convivente, deceduto, dichiarando di voler verificare l’eventuale esistenza di negligenze o imperizie del personale sanitario e di tutelare in giudizio eventuali diritti risarcitori. L’ASL aveva negato l’accesso. Il TAR aveva ritenuto non dimostrata la convivenza more uxorio e, comunque, non adeguatamente provata la strumentalità dell’accesso alla tutela di una posizione giuridica rilevante, anche in considerazione della presenza di dati sanitari sensibili e dell’opposizione delle figlie del defunto. In appello sono stati dedotti, con quattro motivi esaminati congiuntamente, la violazione degli artt. 22 e 24 l. 241/1990, dell’art. 2-terdecies d.lgs. 196/2003, dell’art. 1 l. 76/2016, degli artt. 1 e 4 l. 219/2017 e degli artt. 63 e 64 c.p.a., nonché difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. L’appellante contestava in particolare la valutazione del TAR sulla propria legittimazione all’accesso, la rilevanza della convivenza di fatto e il rilievo attribuito alla decisione della Commissione per l’accesso, assumendo che quest’ultima imponesse o comunque sostenesse l’ostensione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il giudice ha precisato che, nel giudizio sull’accesso difensivo a documentazione sanitaria, non è possibile anticipare una valutazione definitiva sulla fondatezza dell’azione giudiziaria cui l’accesso è funzionale; è però necessaria una delibazione minima sulla plausibilità del collegamento funzionale, per evitare la divulgazione di dati sanitari in assenza di una concreta esigenza difensiva. Nel caso concreto, l’istanza aveva carattere esplorativo, poiché non indicava neppure elementi meramente indiziari di possibili condotte negligenti o imperite del personale sanitario. Il profilo decisivo è stato comunque quello della legittimazione. La convivenza di fatto può fondare l’accesso alle informazioni personali del convivente malato o ricoverato, ma deve risultare da un rapporto stabile caratterizzato da legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale e, quanto all’accertamento, dalla dichiarazione anagrafica prevista dalla legge n. 76/2016. Gli elementi relazionali prodotti dall’appellante erano compatibili con una relazione amicale o sentimentale, ma non dimostravano una convivenza di fatto stabile e formalmente accertata. Ne derivava il difetto della soglia minima necessaria per prevalere sulla riservatezza dei dati sanitari del defunto. È stata ritenuta infondata anche la contestazione relativa alla Commissione per l’accesso, il cui parere non vincola l’amministrazione, chiamata a svolgere un’autonoma ponderazione degli interessi coinvolti. L’istanza istruttoria è stata dichiarata inaccoglibile in ragione dell’infondatezza dei motivi. Spese compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • artt. 22 e 24 l. 241/1990

    L’accesso difensivo richiede un interesse diretto, concreto e attuale collegato alla tutela di una posizione giuridica rilevante; quando riguarda dati sanitari di terzi, l’interesse deve essere adeguatamente dimostrato e bilanciato con la riservatezza.

  • art. 1, commi 36, 37 e 39, l. 76/2016

    “si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale”; “per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica”; “in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali”

    La convivenza di fatto può legittimare l’accesso alle informazioni personali del convivente, ma la situazione deve essere provata mediante gli elementi sostanziali richiesti dalla legge e, quale soglia minima di accertamento, mediante la dichiarazione anagrafica.

  • art. 2-terdecies d.lgs. 196/2003

    La disciplina del trattamento dei dati personali delle persone decedute impone particolare cautela nell’accesso ai dati sanitari e richiede la dimostrazione della legittimazione e della finalità di tutela di un interesse giuridicamente rilevante.

  • artt. 63 e 64 c.p.a.

    Le disposizioni sull’istruttoria processuale non impongono l’ammissione di richieste istruttorie quando i motivi risultano infondati e il profilo decisivo può essere risolto sulla base degli elementi già acquisiti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva per la particolare natura dei dati sanitari, appartenenti alle categorie di dati personali soggetti a speciale protezione.

Massime di principio

  • Nel giudizio sull’accesso difensivo a documentazione sanitaria di una persona deceduta, il giudice non può respingere la domanda sulla base di una prognosi definitiva circa l’infondatezza dell’azione giudiziaria cui l’accesso è funzionale, ma deve comunque verificare la plausibilità minima del collegamento funzionale tra documenti richiesti e tutela giurisdizionale prospettata.
  • L’accesso difensivo a dati sanitari riservati è ammissibile solo quando il richiedente dimostri una posizione legittimante e una concreta necessità dei documenti per la tutela di una posizione giuridica; un’istanza meramente esplorativa, volta a cercare nei documenti eventuali illeciti non supportati neppure da elementi indiziari, non soddisfa tale requisito.
  • La convivenza di fatto può attribuire al convivente il diritto di accedere alle informazioni personali dell’altro in caso di malattia o ricovero, ma deve essere provata mediante la dimostrazione di un legame stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non essendo sufficienti elementi compatibili con una mera relazione amicale o sentimentale.
  • Ai fini dell’accertamento della convivenza di fatto rilevante per l’accesso alle informazioni personali, la dichiarazione anagrafica prevista dall’art. 1, comma 37, l. 76/2016 costituisce la soglia minima normativamente stabilita; la mera allegazione soggettiva della convivenza non è sufficiente.
  • Il parere della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi non ha natura vincolante: l’amministrazione deve autonomamente ponderare l’interesse ostensivo e il diritto alla riservatezza dei controinteressati, soprattutto quando la documentazione contiene dati sanitari.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicitàPrincipi di precauzione e prevenzione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.