Cassazione Civile, Ordinanza n. 24009/2021 del 06/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente bancario)
La controversia
La controversia nasce dalla sottoscrizione, da parte di un privato, di un certificato di deposito emesso da una banca poi coinvolta in vicende di incorporazione. Alla scadenza, il titolare avrebbe chiesto il rimborso del capitale e degli interessi pattuiti, scoprendo però che il titolo non risultava emesso né contabilizzato. In primo grado venivano convenuti sia la banca sia un soggetto che, secondo l'attore, aveva rappresentato la banca al momento dell'emissione. Il tribunale accoglieva la domanda nei confronti della banca. In appello, la corte territoriale dichiarava l'incompetenza del tribunale adito, individuando come fori alternativi quelli di Pisa e Lodi. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione delle norme sulla notificazione a mezzo posta, deducendo l'inammissibilità dell'appello per irregolarità del deposito del plico e dell'avviso di giacenza; 2) violazione dell'art. 331 c.p.c. per mancata notificazione dell'appello agli eredi del coobbligato originario deceduto, sostenendo la necessità del litisconsorzio in appello; 3) violazione delle norme sulla competenza territoriale, invocando il foro del convenuto persona fisica residente nel circondario del giudice adito e, quindi, l'applicazione dell'art. 33 c.p.c.; 4) ulteriore censura sulla competenza ex art. 20 c.p.c., richiamando il luogo di insorgenza e di esecuzione dell'obbligazione; 5) doglianza sull'inammissibilità della domanda restitutoria e sull'estinzione del giudizio per asserita carenza di legittimazione processuale della banca appellante, poi incorporata; 6) censura sulle spese di lite, ritenute compensabili. La banca resistente ha proposto anche ricorso incidentale condizionato con quattro motivi, tutti concernenti questioni rimaste assorbite in appello: nullità della sentenza di primo grado per riassunzione di un giudizio già definito, vizio di motivazione, irritualità di una memoria istruttoria e violazione dell'onere probatorio e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il terzo motivo del ricorso principale, ritenendo che la corte d'appello avesse erroneamente trascurato il criterio di competenza radicato dal foro del convenuto persona fisica residente nel circondario del tribunale adito, criterio che, in presenza di connessione oggettiva o per titolo con altra domanda, consente di proporre la causa davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di uno dei convenuti ex art. 33 c.p.c. Ha inoltre ribadito che, quando si eccepisce l'incompetenza territoriale derogabile, incombe sul convenuto l'onere di contestare specificamente tutti i criteri di collegamento dedotti dall'attore e di provarne l'insussistenza; in difetto, il foro allegato dall'attore resta fissato. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non confrontato con la ratio della sentenza impugnata e comunque privo di decisività; il secondo è stato rigettato perché l'impugnazione non comportava litisconsorzio necessario nei confronti degli eredi del coobbligato, trattandosi di obbligazione solidale passiva; gli altri motivi sono stati assorbiti. È stato dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale condizionato, poiché proponeva questioni assorbite e non decise nel merito dalla corte territoriale. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il deposito del piego può avvenire presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza; la giacenza in un ufficio diverso non determina nullità della notificazione se l'avviso di deposito è regolarmente recapitato e l'atto ha raggiunto il suo scopo.
In assenza di una espressa previsione di nullità, una irregolarità della notificazione non comporta invalidità se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo.
Non ricorre litisconsorzio necessario in appello quando la condanna riguarda coobbligati solidali; l'impugnazione può proseguire anche nei confronti di uno solo di essi.
Ai fini della competenza territoriale, il foro generale della persona fisica convenuta rileva come criterio radicante il giudice adito, se non specificamente contestato dalla controparte.
La parte lo invoca per il foro del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita, ma la pronuncia di cassazione si concentra sulla competenza già radicata ex art. 18 e 33 c.p.c.
Le cause connesse contro più persone che dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi possono essere introdotte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di uno dei convenuti.
Richiamato nel ricorso incidentale per contestare l'asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché investiva questioni assorbite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamo finale ai presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente incidentale.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma inseritrice della previsione sull'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di notificazione a mezzo posta, l'irregolarità del luogo fisico di deposito del piego non determina di per sé nullità se la norma consente il deposito presso una dipendenza dell'ufficio preposto e se il destinatario è comunque posto in grado di conoscere l'avvenuto deposito, con conseguente raggiungimento dello scopo dell'atto.
- La censura per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile il motivo che non attacca specificamente il punto decisivo posto a base della decisione.
- Nelle obbligazioni solidali passive non sussiste, di regola, litisconsorzio necessario processuale; l'azione o l'impugnazione può essere utilmente coltivata nei confronti di uno solo dei condebitori.
- In materia di competenza territoriale derogabile, quando l'attore allega più criteri concorrenti di collegamento, spetta al convenuto che eccepisce l'incompetenza contestare in modo specifico ciascun criterio e provarne l'insussistenza; in difetto, il foro allegato dall'attore resta fissato.
- Le cause proposte contro più soggetti connessi per oggetto o per titolo possono essere radicate davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di uno dei convenuti, applicandosi il criterio di connessione territoriale dell'art. 33 c.p.c.
- Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile quando introduce in cassazione questioni rimaste assorbite nel merito e riproponibili davanti al giudice di rinvio in caso di accoglimento del ricorso principale.
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