Cassazione Penale, Sentenza n. 25472/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di L'Aquila che aveva dichiarato l'inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Valerio Nobili per presunto concorso in tentato omicidio. Il Tribunale del riesame aveva motivato la perdita di efficacia con il deposito tardivo (oltre i termini indicati dall'art. 309, comma 5, c.p.p.) del supporto contenente il filmato del sistema di videosorveglianza ritenuto decisivo per chiarire la partecipazione dell'indagato. Il Procuratore ha denunciato inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 309, comma 5 c.p.p., sostenendo che la misura si era fondata sull'annotazione di p.g. regolarmente trasmessa e che il dvd era stato depositato solo all'inizio dell'udienza per concrete difficoltà tecniche di duplicazione; inoltre si eccepisce che, comunque, gli altri atti e le altre risultanze trasmesse erano sufficienti a fondare la misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendolo fondato. Ha affermato che l'art. 309, comma 5, c.p.p. mira a sanzionare la "mancata" trasmissione degli atti e non la mera trasmissione difettosa o non leggibile; la perdita di efficacia della misura si verifica solo se è mancata la trasmissione di tutti gli atti o di uno solo di essi che sia stato ritenuto determinante per l'applicazione della misura. La Corte ha inoltre rilevato che il Tribunale del riesame non ha motivato adeguatamente perché il presunto difetto di leggibilità delle immagini fosse stato decisivo, trascurando gli altri elementi indiziari posti a fondamento della misura e senza valutare la possibilità di acquisire copia leggibile o di differire la decisione. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.; ha altresì precisato che la liquidazione degli onorari del difensore non rientra nella sua competenza.
Norme richiamate
art. 309, comma 5, cod. proc. pen.
La norma sanziona la mancata trasmissione degli atti al Tribunale del riesame come causa di perdita di efficacia della misura cautelare. La Corte interpreta il comma 5 nel senso che la sanzione opera solo per la "mancata" trasmissione e non per una trasmissione "difettosa" o per copie non leggibili; inoltre la perdita di efficacia si verifica solo se manca la trasmissione di tutti gli atti o di un atto che sia stato ritenuto determinante per l'adozione della misura.
art. 291, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamata nel testo in relazione agli obblighi di trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero al giudice, come norma che disciplina la trasmissione dell'informativa o degli atti indicando che il Tribunale del riesame può chiedere conferme sulla trasmissione.
Norma richiamata esclusivamente in relazione alla competenza per la liquidazione degli onorari del difensore in caso di patrocinio a spese dello Stato: la Corte afferma che la decisione su tale richiesta spetta al giudice del merito e non alla Corte di cassazione.
Massime di principio
- La mancata trasmissione di atti al Tribunale del riesame determina la perdita di efficacia della misura cautelare solo se si tratta di una effettiva omissione di trasmissione e non di una trasmissione difettosa o di copie non leggibili.
- La perdita di efficacia si verifica solo se l'atto non trasmesso è stato realmente "determinante" per l'adozione della misura: il giudice deve motivare perché l'atto mancante abbia inciso in modo decisivo sul giudizio di gravità indiziaria.
- Se gli atti risultano trasmessi nell'indice o nel sistema (es. TIAP) ma il file allegato è incompleto o non leggibile, la sanzione dell'art. 309, comma 5, non si applica automaticamente; il Tribunale può e deve valutare l'opportunità di acquisire copia leggibile, disporre integrazioni o differire la decisione nei limiti temporali consentiti.
- Al pubblico ministero non può essere fatto carico di omissioni non ascrivibili alla sua sfera di responsabilità (es. errori di segreteria o difficoltà tecniche della cancelleria destinataria), salvo prova della sua responsabilità nella mancata trasmissione.
- Per la difesa: se si basa la richiesta di inefficacia sulla mancata trasmissione di un file multimediale, è essenziale dimostrare che quel singolo atto fosse determinante per l'adozione della misura; altrimenti il tribunale può ritenere sussistenti altri gravi indizi.
- Per il giudice del riesame: è obbligatorio fornire una motivazione specifica sul ruolo probatorio dell'atto mancante e considerare tutte le altre fonti di prova già acquisite prima di dichiarare l'inefficacia della misura.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25316/2024 del 27/06/2024
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25324/2024 del 27/06/2024
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25325/2024 del 27/06/2024
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25331/2024 del 27/06/2024
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25378/2024 del 27/06/2024
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25401/2024 del 27/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →