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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07453/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini su strumenti finanziari e di deposito titoli, nell'ambito del quale la banca avrebbe eseguito, tra il 1999 e il 2000, numerose operazioni in derivati, anche oltre la provvista disponibile, integrata senza consenso mediante affidamenti su conto corrente, con sottoscrizioni apocrife di parte degli ordini, mancata trasmissione dei rendiconti e omessa informazione sulle perdite. I clienti hanno chiesto la declaratoria di nullità o l'annullamento del contratto e delle operazioni eseguite, con restituzione del capitale investito e risarcimento dei danni; in subordine la risoluzione per inadempimento. La banca ha resistito e, in via riconvenzionale, ha chiesto il pagamento del saldo debitore del conto corrente. Dopo una prima fase di merito, una precedente sentenza di appello era stata cassata solo sul quantum del risarcimento. In sede di rinvio la Corte d'appello ha rideterminato il danno risarcibile e, nel regolare i rapporti di dare e avere, ha computato la restituzione dovuta dalla banca prendendo come base non l'intero importo da essa pagato in esecuzione della precedente sentenza di appello, ma la differenza tra quel pagamento e quanto essa stessa riteneva nuovamente dovuto ai clienti. La banca ha quindi ricorso per cassazione lamentando, con il primo motivo, nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione sulla restituzione a suo favore; con il secondo, omesso esame di un fatto decisivo, consistente nell'avvenuto pagamento di euro 197.126,90 ai clienti in esecuzione della prima sentenza di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha rilevato che la Corte d'appello, nel giudizio di rinvio, ha regolato in modo illogico il rapporto finale di dare e avere tra le parti, perché ha considerato un importo (euro 94.887,04) che non corrispondeva a quanto effettivamente versato dalla banca in esecuzione della precedente sentenza (euro 197.126,90), ma a una differenza calcolata su un debito risarcitorio rivalutato e comprensivo di accessori. La Corte ha richiamato il principio per cui, nel giudizio di rinvio, la domanda di restituzione ex art. 389 c.p.c. è autonoma ma strettamente correlata al nuovo assetto decisorio: la restituzione può essere omessa solo se la nuova decisione pone nuovamente un titolo giustificativo di pagamento di importo pari o superiore a quanto già versato. Poiché la motivazione impugnata era intrinsecamente irragionevole e contraddittoria, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 389 c.p.c.

    le domande di restituzione o di riduzione in pristino conseguenti alla cassazione della sentenza si propongono al giudice di rinvio; la loro decisione è autonoma ma coordinata con l'esito del giudizio di rinvio sul merito, perché il conguaglio finale deve tener conto anche di quanto già restituito o pagato in esecuzione della sentenza cassata.

  • art. 392 c.p.c.

    viene richiamato per distinguere il giudizio di rinvio dal giudizio restitutorio, che ha petitum e causa petendi diversi.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il sindacato di legittimità riguarda l'esistenza di un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, come motivazione incomprensibile o contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

  • art. 54 del d.l. n. 83/2012

    è richiamato come norma che ha novellato l'art. 360, n. 5, c.p.c., restringendo il controllo sulla motivazione nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • L. n. 134/2012

    richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 83/2012, che ha inciso sul vizio di motivazione deducibile in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice deve coordinare la nuova decisione di merito con le restituzioni conseguenti alla cassazione della sentenza precedente, evitando duplicazioni o indebiti conguagli.
  • La domanda di restituzione ex art. 389 c.p.c. è autonoma rispetto al merito del rinvio, ma il suo esito dipende dal nuovo titolo giustificativo che possa essere riattribuito con la decisione di rinvio.
  • Se la sentenza di rinvio quantifica il dovuto in modo incoerente rispetto alle somme effettivamente versate in esecuzione della decisione cassata, la motivazione è censurabile per intrinseca irragionevolezza o contraddittorietà.
  • Ai fini della regolazione del dare-avere tra le parti, il giudice deve distinguere con precisione tra capitale investito, somme erogate a finanziamento, pagamenti eseguiti in forza della precedente sentenza e accessori, senza confondere tali poste.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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