Cassazione Penale, Ordinanza n. 21338/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non soddisfacessero il requisito della specificità, sia per genericità intrinseca sia per carenza di correlazione con la decisione impugnata, trattandosi di censure già formulate in appello e puntualmente respinte. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della corte di appello che ne aveva confermato la responsabilità penale. I motivi dedotti censuravano, da un lato, l'affermazione della penale responsabilità e, dall'altro, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha però rilevato che entrambi i motivi erano privi della specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p., perché generici, non adeguatamente correlati alla motivazione della sentenza impugnata e sostanzialmente riproduttivi delle doglianze già svolte in appello e già disattese dal giudice di merito.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici; la mancanza di specificità determina l'inammissibilità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici non solo in senso intrinseco, ma anche in senso estrinseco, cioè devono confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre in modo pedissequo le censure già dedotte in appello e già motivatamente respinte dal giudice di merito, senza articolare una critica argomentata alla decisione impugnata.
- La specificità del motivo va esclusa quando la complessità delle ragioni poste a fondamento della decisione non trova adeguata corrispondenza nelle doglianze del ricorrente.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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