Cassazione Civile, Ordinanza n. 35469/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario)
La controversia
La società cessionaria aveva acquistato all'asta l'azienda della società fallita. Nel decreto di trasferimento si richiamava il subentro nei contratti aziendali ex art. 2558 c.c., compresi alcuni contratti di locazione degli immobili in cui si svolgeva l'attività. Nel successivo accertamento del passivo, la cessionaria aveva chiesto l'ammissione di crediti in prededuzione e in privilegio per somme da essa versate a soddisfazione di debiti di lavoro della fallita (ferie, permessi, ROL, TFR e contributi). Il giudice delegato aveva ammesso il credito, ma aveva operato compensazione con un controcredito del fallimento relativo alla restituzione di depositi cauzionali e anticipi canoni versati nei contratti di locazione aziendale, ritenendo che tali posizioni fossero trasferite alla cessionaria con il subentro nei contratti. Il tribunale aveva respinto l'opposizione ex art. 98 l.fall., affermando da un lato che la cessionaria era subentrata nei diritti e obblighi dei contratti di locazione e, dall'altro, che il controcredito del fallimento era compensabile perché sorto prima del fallimento. La ricorrente ha censurato sia l'asserita imposizione di un corrispettivo ulteriore rispetto al prezzo di cessione dell'azienda, sia la compensazione, sostenendo che il credito del fallimento non fosse preesistente alla procedura ma derivasse solo dal trasferimento dell'azienda e quindi non potesse essere opposto in compensazione con crediti anteriori della cessionaria.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso e ha cassato il provvedimento impugnato nei limiti indicati, rinviando al Tribunale di Bologna per un nuovo esame. Ha invece ritenuto il primo motivo in parte infondato e in parte inammissibile. La Corte ha confermato il principio secondo cui, in caso di cessione d'azienda, il cessionario subentra nei contratti non personali e nei diritti/obblighi ad essi collegati, comprese le posizioni creditorie relative a depositi cauzionali e anticipi canoni, ma ha escluso che il credito restitutorio del fallimento potesse essere compensato con crediti anteriori della ricorrente ai sensi dell'art. 56 l.fall., perché il fatto genetico di quel credito era il subentro nella locazione derivante dalla cessione d'azienda, quindi un fatto posteriore all'apertura della procedura concorsuale. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la vicenda alla luce del principio per cui, fuori dall'ipotesi di compensazione impropria, è necessaria l'anteriorità del fatto genetico del controcredito rispetto alla procedura fallimentare e occorre verificare i presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Norme richiamate
Nella cessione d'azienda si trasferiscono al cessionario i contratti stipulati per l'esercizio dell'impresa che non abbiano carattere personale, con subentro nelle posizioni attive e passive collegate al rapporto, salvo patto contrario.
Costituisce deroga al concorso e richiede l'anteriorità del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte; non è sufficiente che l'effetto compensativo si produca dopo.
Regola l'opposizione allo stato passivo avverso il provvedimento del giudice delegato.
Il controricorso è tempestivo se notificato nel termine previsto e, in caso di esito negativo della notifica, la parte riattiva con immediatezza il procedimento notificatorio.
Richiamato nel primo motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate.
Richiamato nel primo motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate.
Richiamato nel primo motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate.
Richiamato nel primo motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate.
Richiamati nel primo motivo di ricorso in relazione alla cessione concorsuale dell'azienda.
Richiamato per il deposito della memoria in cassazione.
Massime di principio
- In caso di cessione d'azienda, il cessionario subentra nei contratti aziendali non personali nella loro interezza, ossia con tutti i diritti e gli obblighi da essi derivanti, salvo diverso patto tra le parti.
- Il subentro nel contratto di locazione aziendale comporta anche il trasferimento delle posizioni creditorie collegate al rapporto, come il diritto alla restituzione del deposito cauzionale e delle somme anticipate sui canoni, se tali posizioni non hanno carattere personale e il rapporto non è esaurito.
- La restituzione al cedente di somme versate in relazione a un contratto trasferito non integra, di per sé, un incremento del prezzo di cessione dell'azienda, ma può costituire la conseguenza patrimoniale del subentro nel rapporto contrattuale.
- Ai fini della compensazione fallimentare ex art. 56 l.fall., rileva l'anteriorità del fatto genetico del controcredito rispetto all'apertura della procedura: non basta che il credito sia accertato o fatto valere dopo, se la sua fonte è successiva.
- Quando il credito della procedura nasce dal subentro nel contratto per effetto della cessione d'azienda e non dal rapporto originario, esso non può essere compensato con crediti anteriori del soggetto fallito.
- Fuori dall'ipotesi di compensazione impropria, il giudice deve verificare i presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito opposto in compensazione.
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