Sentenza del 30/09/2015 n. 19440 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'amministrazione ha denunciato la violazione degli articoli 51 e 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'articolo 327 c.p.c., sostenendo che l'appello, notificato tramite il servizio postale, doveva considerarsi perfezionato per il notificante alla data di spedizione e non alla data di ricezione da parte del destinatario. La Commissione Tributaria Regionale aveva dichiarato l'appello tardivo considerando come data di perfezionamento il 29 aprile 2008, giorno della ricezione, invece del 24 aprile 2008, giorno della spedizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'amministrazione. Ha stabilito che, nella notificazione diretta dell'appello tributario a mezzo posta, la notifica si perfeziona per il notificante alla data di spedizione, purché il perfezionamento sia provato mediante l'avviso di ricevimento. Poiché l'appello era stato spedito il 24 aprile 2008, entro il termine di impugnazione che scadeva il 28 aprile 2008, esso non era tardivo. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che dovrà esaminare il merito e decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 5
La notifica diretta del ricorso a mezzo posta si considera fatta nella data di spedizione per il notificante.
La disposizione concorre a stabilire che, ai fini del rispetto del termine per impugnare, il notificante beneficia del perfezionamento della notifica al momento della spedizione dell'atto.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20, comma 2
In combinato disposto con l'articolo 16, comma 5, e con l'articolo 53, comma 2, conferma il rilievo della data di spedizione nella notificazione postale degli atti del processo tributario.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51
Disciplina il termine per proporre appello nel processo tributario; il termine deve essere verificato considerando, per il notificante, la data di spedizione dell'atto notificato a mezzo posta.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2
Rende applicabili all'appello le regole sulle notificazioni previste per il ricorso, compreso il principio del perfezionamento per il notificante alla data di spedizione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 1
Prevede il deposito della ricevuta di spedizione; tuttavia, secondo la Corte, l'avviso di ricevimento è indispensabile per provare l'effettivo perfezionamento della notifica.
Codice di procedura civile, art. 327
Stabilisce il termine generale per le impugnazioni; nel caso concreto il termine annuale, maggiorato della sospensione feriale, scadeva il 28 aprile 2008.
Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 2
Consente che la notificazione postale si perfezioni anche per compiuta giacenza, quando il destinatario non ritira l'atto nei termini previsti.
Massime di principio
- Nelle notificazioni a mezzo posta degli atti del processo tributario, la notifica si perfeziona per il notificante alla data di spedizione, non alla data in cui il destinatario riceve l'atto.
- La data di spedizione deve essere adeguatamente documentata; l'avviso di ricevimento costituisce prova indispensabile del perfezionamento della notifica.
- Per valutare la tempestività di un appello o di un ricorso occorre distinguere il momento di perfezionamento per il notificante da quello per il destinatario: il primo rileva per il rispetto del termine di impugnazione da parte di chi notifica.
- Una dichiarazione di tardività fondata esclusivamente sulla data di ricezione dell'atto è erronea quando la spedizione è avvenuta entro il termine previsto.
- Se l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile per errore sul calcolo della notifica, la sentenza deve essere cassata con rinvio affinché il giudice esamini il merito della controversia.
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