Cassazione Penale, Sentenza n. 47130/2023 del 23/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello per: 1) mancata esclusione della recidiva specifica infraquinquennale contestata in primo grado e non espressamente trattata nella motivazione della Corte d'appello; 2) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante invocate in appello; 3) errata determinazione della pena per violazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. I fatti oggetto del processo riguardano la detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente (marijuana): 35 involucri occultati nella biancheria per complessivi 62 g lordi, 5 involucri nel giubbino per 8 g, una dose in casa di circa 1 g e un bilancino di precisione rinvenuto nell'abitazione. La Corte d'appello aveva qualificato il fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, rideterminando la pena a 5 mesi e 10 giorni di reclusione e 1.000 euro di multa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo complessivamente infondato. Ha ritenuto manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo, ritenendo la motivazione della Corte territoriale adeguata circa l'esclusione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena con richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. Quanto al primo motivo (recidiva), pur rilevando l'assenza di un espresso pronunciamento sulla recidiva nella motivazione di appello, la Corte ha ritenuto che la motivazione complessiva dei giudici di merito (prima e secondo grado), letta congiuntamente nella logica della "doppia conforme", fosse sufficiente a far emergere la sussistenza dei presupposti della recidiva. Pertanto il ricorso è stato rigettato e la condanna confermata/rideterminata in favore dell'accusa (come stabilito in appello).
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
La norma è stata applicata per la ricostruzione del reato di detenzione ai fini di spaccio; la Corte ha ritenuto che la quantità, la presenza di numerosi involucri preconfezionati e il bilancino giustificassero l'applicazione del comma 5 con conseguente aggravazione della gravità del fatto
Il giudice deve indicare i criteri adottati nella determinazione della pena e nel riconoscimento o esclusione delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la motivazione rispetto ai criteri (gravità del fatto, pericolosità sociale, personalità dell'imputato) fosse adeguata e insindacabile in sede di legittimità
D.L. n. 137/2020, art. 23 comma 8 (convertito in L. n. 176/2020)
Autorizza la trattazione scritta in Cassazione; il giudizio di legittimità si è svolto a trattazione scritta ai sensi della norma
Giurisprudenza - Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 (Marcianò)
Principio secondo cui in tema di recidiva facoltativa il giudice ha l'obbligo di motivare sia quando la ritenga sussistente sia quando la escluda; tuttavia la motivazione può essere implicita nelle ipotesi di "doppia conforme"
Giurisprudenza - Sez. 4, n. 59 del 16/11/1988 (Cucchiara)
La confessione o ammissione in sede di convalida dell'arresto in flagranza non assume necessariamente rilievo attenuante se risultano elementi che rendono l'ammissione strumentale alla riduzione di pena e non espressione di sincero pentimento
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 (Pettinelli)
Conferma il principio che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto sulle attenuanti generiche la cui motivazione, purché non contraddittoria e sufficiente, è insindacabile in Cassazione
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019 (F.)
Sviluppa il concetto di "doppia conforme": quando la sentenza di appello si salda con quella di primo grado per ragioni argomentative, le due decisioni possono essere lette congiuntamente formando un unico corpo decisionale
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018 (De Bellis)
Precisa che la motivazione circa la recidiva può essere anche implicita se dal complesso argomentativo emerge chiaramente la valutazione sui presupposti della recidiva
Massime di principio
- La contestazione della recidiva facoltativa richiede un'adeguata motivazione del giudice; tuttavia, quando vi sia una "doppia conforme" (richiami e adozione dei medesimi criteri tra primo e secondo grado), la motivazione può essere ritenuta implicita e sufficiente se il quadro motivazionale complessivo supporta la valutazione
- La valutazione sull'opportunità di concedere o negare le attenuanti generiche è giudizio di fatto del merito: se la Corte spiega chiaramente i criteri e gli elementi ritenuti preponderanti (art. 133 c.p.), tale scelta è di norma insindacabile in Cassazione
- L'ammissione di responsabilità resa in una fase successiva o in occasione della convalida di arresto in flagranza può avere scarso valore attenuante quando emergano elementi che indicano che l'ammissione è strumentale (es. flagranza con numerose dosi già pronte allo spaccio)
- Per la determinazione della pena il giudice deve esplicitare i criteri applicati (gravità del fatto, personalità dell'imputato, pericolosità sociale, modalità di commissione); la loro presenza in motivazione legittima scelte che si discostano dai minimi edittali
- Nel giudizio su reati di stupefacenti, la presenza di numerosi involucri preconfezionati, la quantità complessiva e gli strumenti di lavoro (bilancino) costituiscono indici rilevanti di finalità di spaccio giustificanti la qualificazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 e una valutazione più severa della responsabilità e della pena
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