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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35725/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame che confermava la custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. Il ricorrente articola tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'acquisizione e utilizzabilità di dati/chat decriptati trasferiti da autorità straniere tramite ordine europeo di indagine dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 132/2021, sostenendo l'obbligo di preventiva autorizzazione giudiziale e contestando l'uso degli atti; (2) insufficienti elementi di gravità indiziaria rispetto alla contestata associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (deducendo che la partecipazione di Patruno è episodica e limitata a pochi episodi e rapporti solo con un sodale); (3) illegittimità della scelta della misura cautelare più afflittiva (custodia in carcere) in violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sulla questione dell'acquisizione tramite ordine europeo di indagine la Corte ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite (sent. n. 23756/2024) e la decisione della Grande Sezione europea (procedimento M.N.), ritenendo che non è sempre necessaria una preventiva autorizzazione giudiziale e che il pubblico ministero può adottare l'ordine europeo nei limiti previsti dall'ordinamento di emissione; quindi il primo motivo è infondato. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto non illogica né incongrua la motivazione del Tribunale per il riesame che ha valorizzato elementi quali l'affidamento di incarichi di estrema fiducia (custodia di ingenti somme), il conteggio del denaro, il prestito dell'automobile per trasporto di tre kg di cocaina e la bonifica da microspie: tali elementi comprovano la gravità indiziaria e la partecipazione associativa anche se la partecipazione fosse di breve durata. Il terzo motivo (misura cautelare) non è stato sviluppato adeguatamente dal ricorrente e quindi è stato respinto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132

    Il ricorrente invocava effetti limitativi sull'acquisizione di dati decriptati via ordine europeo di indagine; la Corte ha ritenuto che tale decreto non imponga automaticamente la necessità di preventiva autorizzazione giudiziale per la trasmissione tramite ordine europeo, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite

  • art. 234-bis cod. proc. pen.

    La difesa sosteneva che l'acquisizione sarebbe dovuta avvenire secondo questa disposizione; la Corte ha ritenuto che l'ordine europeo per la trasmissione di prove possedute dalle autorità dello Stato di esecuzione può essere adottato anche dal pubblico ministero secondo le decisioni richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'adozione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame; rilevanza procedurale nella fase cautelare

  • art. 73 e art. 80 DPR 9 ottobre 1990, n. 309

    artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990

    Norme del testo unico stupefacenti in relazione alla detenzione e al traffico di cocaina; tali contestazioni non sono oggetto di specifica censura dalla difesa ed erano ritenute fondate dal Tribunale

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto che il Tribunale per il riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza di tale requisito

  • artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

    Norme relative alle misure cautelari e alla loro graduazione; la contestazione sulla scelta della custodia in carcere è stata rigettata perché non adeguatamente sviluppata dalla difesa

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese per il ricorrente in caso di infondatezza dell'impugnazione; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

  • Sezioni Unite, sentenza n. 23756 del 29/02/2024

    Sezioni Unite, n. 23756/2024

    Decisione di legittimità che ha stabilito che, ai fini dell'emissione dell'ordine europeo di indagine per la trasmissione di intercettazioni da autorità straniere, non è sempre necessaria la preventiva autorizzazione del giudice e il pubblico ministero può essere competente a emettere l'ordine nei limiti del diritto dello Stato di emissione

  • Corte europea - Grande Sezione, decisione del 30/04/2024 (procedimento M.N.)

    proc. M.N., decisione 30/04/2024

    La Grande Sezione ha ritenuto compatibile con il diritto dell'Unione la possibilità che un pubblico ministero adotti un ordine europeo di indagine per trasmettere intercettazioni cifrate già in possesso delle autorità dello Stato di esecuzione, purché siano rispettate le condizioni previste dall'ordinamento di emissione

Massime di principio

  • L'acquisizione tramite ordine europeo di indagine di intercettazioni o dati già in possesso di autorità straniere non richiede automaticamente una preventiva autorizzazione del giudice italiano: la legittimità dipende anche dalla disciplina del Paese di emissione e dalla possibilità per il pubblico ministero di emettere l'ordine, secondo le Sezioni Unite e la giurisprudenza europea.
  • Per contestare l'utilizzabilità di prove trasferite dall'estero è necessario fornire elementi concreti e specifici sulla illegittimità dell'acquisizione (ad es. mancanza di consenso o violazione di garanzie fondamentali nello Stato estero); mere asserzioni generiche raramente sono persuasive in sede di legittimità.
  • La brevità temporale della partecipazione a un gruppo criminoso non esclude la configurabilità dell'associazione a delinquere: conta la natura del contributo (es. incarichi di fiducia, gestione di proventi, trasporto di ingenti quantitativi) e l'elemento psicologico della "affectio societatis" che può emergere anche da condotte episodiche ma significative.
  • Nel valutare la gravità indiziaria per misure cautelari il giudice può valorizzare elementi di fattispecie concreta (fiducia, compiti affidati, prove materiali come trasporto di droga o somme di denaro) e non è sufficiente una lettura atomistica degli episodi contestati.
  • La censura sulla scelta della misura cautelare deve essere sviluppata con argomentazione probante: l'indicazione generica della sproporzione senza prospettare misure alternative concrete e senza confutare gli elementi di pericolo non convince la Corte di legittimità.
  • Le impugnazioni fondate su questioni di ammissibilità di prove internazionali devono tener conto della giurisprudenza consolidata (Sezioni Unite, Corte europea) e, quando si contesta la legalità dell'acquisizione estera, occorre dimostrare in concreto l'illegittimità o la violazione dei diritti fondamentali nella fase di raccolta.

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