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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09607/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma deducendo, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione: (1) in relazione al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche; (2) in relazione alla determinazione della pena base. Il ricorso è stato ritenuto meramente riproduttivo delle censure già esaminate e disattese in appello. La Corte di merito aveva escluso un giudizio ex art. 69 c.p. più favorevole valorizzando i precedenti penali specifici dell'imputato e la condotta tenuta al momento dell'arresto, e aveva comunque accolto in parte l'appello riducendo sensibilmente la pena base, ritenuta congrua rispetto all'entità del fatto e alla personalità del reo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità. La decisione di merito è quindi rimasta ferma, compresa la valutazione negativa sulla prevalenza delle attenuanti generiche e la pena base rideterminata in appello.

Norme richiamate

  • art. 69 cod. pen.

    Richiamato per escludere un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche in presenza di precedenti penali specifici e della condotta tenuta dall'imputato al momento dell'arresto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per porre a carico del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, le spese del procedimento e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in assenza di cause esimenti della colpa.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria consegue all'inammissibilità del ricorso salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di merito, senza individuare reali vizi logici o violazioni di legge della decisione impugnata.
  • La valutazione sulla concessione e sul bilanciamento delle attenuanti generiche, quando sorretta da argomentazione non manifestamente illogica e fondata su elementi di fatto quali precedenti specifici e condotta dell'imputato, non è sindacabile in cassazione come terzo grado di merito.
  • La determinazione della pena base, se rideterminata dal giudice di appello con motivazione congrua in rapporto alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato, non è censurabile in sede di legittimità salvo manifeste illogicità o violazioni di legge.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

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