Cassazione Civile, Ordinanza n. 03877/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore procedente)
La controversia
Una società in liquidazione coatta amministrativa, munita di titolo esecutivo di formazione giudiziale, aveva pignorato presso terzi i crediti del debitore esecutato verso una banca, crediti vantati a titolo di canoni di locazione relativi a un compendio immobiliare. Nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi era stata emessa ordinanza di assegnazione; il debitore aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. contro tale ordinanza, ma il Tribunale aveva rigettato l'opposizione. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi, ma la Corte non è entrata nel merito perché ha rilevato d'ufficio un vizio di procedibilità: il ricorrente aveva dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata gli era stata notificata, ma non aveva depositato, entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., la relazione di notificazione della sentenza impugnata (né le copie cartacee dei messaggi PEC di spedizione e ricezione). La sola produzione della copia della sentenza con attestazione di conformità non era sufficiente. La Corte ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese, oltre agli effetti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato tempestivo deposito, da parte del ricorrente, della relata di notificazione della sentenza impugnata, richiesta ai fini della procedibilità ex art. 369 c.p.c. Ha escluso che potesse operare una sanatoria mediante produzione tardiva o che ricorressero le eccezioni elaborate dalla giurisprudenza richiamata, poiché il ricorso non era stato proposto nei sessanta giorni dalla pubblicazione e la relata non era stata prodotta dal controricorrente né acquisita tramite fascicolo d'ufficio. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indica il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi proposto avverso l'ordinanza di assegnazione nella procedura esecutiva presso terzi
la mancata produzione tempestiva della relazione di notificazione della sentenza impugnata determina improcedibilità del ricorso per cassazione
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
richiamato per il deposito di memoria da parte del ricorrente
richiamato per il termine di costituzione del controricorrente e per l'eventuale produzione della relata di notifica
richiamato per escludere che la successiva produzione possa sanare tardivamente l'omissione
richiamato con riferimento al termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della decisione
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità
L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17
richiamata quale norma istitutiva dell'ulteriore contributo unificato
Cass., Sez. U, n. 8312/2019
richiamata come precedente sul regime della produzione della relata di notifica ai fini della procedibilità
Cass., Sez. U, n. 22438/2018
richiamata come precedente conforme
Cass., Sez. U, n. 21349/2022
richiamata per il principio secondo cui la dichiarazione di notificazione della sentenza impegna la parte a depositarne la relata entro l'art. 369 c.p.c. e non è sanabile con produzione tardiva
Massime di principio
- Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, se il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositare nel termine perentorio dell'art. 369 c.p.c. la relata di notificazione o, in caso di notifica via PEC, le copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione.
- La dichiarazione contenuta nel ricorso circa l'avvenuta notificazione della decisione costituisce fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve e, per effetto del principio di autoresponsabilità, fa gravare sulla parte l'onere di produrre la documentazione necessaria alla verifica della tempestività dell'impugnazione.
- La mancata produzione della relata non è sanata da un deposito successivo ex art. 372 c.p.c., salvo i casi eccezionali in cui la documentazione risulti già nella disponibilità del giudice per effetto della produzione del controricorrente o dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio nei casi previsti dalla legge.
- Nel giudizio di legittimità, l'assenza della documentazione attestante la notificazione della sentenza comporta improcedibilità del ricorso quando non sia possibile verificare che ricorra una delle eccezioni giurisprudenziali alla regola del deposito tempestivo.
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