Cassazione Penale, Ordinanza n. 19520/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato in via definitiva la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, rilevando che l'inammissibilità non poteva escludersi fosse dovuta a colpa del ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per detenzione/cessione di stupefacente ai fini di spaccio. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale aveva assolto il coimputato dal quale egli avrebbe acquistato la droga e che ciò sarebbe incompatibile con l'affermazione della sua colpevolezza. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 192, comma 2, c.p.p., contestando la valutazione probatoria. Con il terzo motivo ha censurato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., la mancata applicazione dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Ha poi depositato memoria insistendo nell'accoglimento del ricorso. La Corte ha ritenuto il primo motivo una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, inammissibile in sede di legittimità, evidenziando che la motivazione della Corte d'appello era congrua e fondata su elementi oggettivi: presenza dell'imputato in un'abitazione stabilmente adibita a spaccio, dotata di videocamera e porta blindata con sportellino interno, rinvenimento di materiale per il confezionamento e condotta di distruzione/occultamento della droga nel water prima dell'apertura agli operanti. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la dedotta violazione dell'art. 192 c.p.p. non costituisce autonoma censura processuale se mira solo a contestare la valutazione delle prove, dovendo semmai ricadere nel vizio di motivazione. Il terzo motivo è stato reputato reiterativo e non specifico, poiché la sentenza impugnata aveva escluso la lieve entità in ragione del quantitativo di marijuana idoneo a ricavare 82 dosi e della stabile organizzazione dell'attività di spaccio.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per detenzione/cessione di stupefacente ai fini di spaccio; la sentenza di merito è stata ritenuta congrua nel ravvisarne la configurabilità sulla base degli elementi probatori valorizzati.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
L'ipotesi lieve è stata esclusa in concreto per il quantitativo di marijuana rinvenuto, idoneo a ricavare 82 dosi, e per la stabile organizzazione dell'attività di spaccio.
La sua dedotta violazione non può essere utilizzata come veicolo per censurare la valutazione del compendio probatorio; l'eventuale errore nella valutazione delle prove rileva, semmai, come vizio di motivazione.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per denunciare violazione di legge; la Corte ha respinto la censura nella parte in cui tendeva a ottenere una nuova valutazione del fatto.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
È il corretto parametro per dedurre vizi della motivazione; non può essere eluso trasformando in violazione di legge una doglianza sulla ricostruzione fattuale.
Richiamato in collegamento con la motivazione, ma non idoneo a fondare una autonoma censura di valutazione della prova.
art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.
Richiamato in tema di obbligo motivazionale; la doglianza non è stata ritenuta specificamente fondata su un deficit argomentativo della sentenza impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio istruttorio sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione: la Corte di cassazione non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito quando la motivazione impugnata sia congrua e non manifestamente illogica.
- La dedotta violazione dell'art. 192 c.p.p. non costituisce, di per sé, motivo autonomo per contestare l'apprezzamento delle prove, poiché l'errore nella valutazione probatoria rileva solo come eventuale vizio del percorso argomentativo della decisione.
- La contestazione della mancata applicazione della fattispecie lieve in materia di stupefacenti deve confrontarsi in modo specifico con i criteri fattuali valorizzati dal giudice di merito; una censura meramente ripetitiva o generica è inammissibile.
- L'esclusione dell'ipotesi lieve può essere sorretta, in particolare, dal quantitativo di sostanza idoneo a ricavare numerose dosi e dalla presenza di un'organizzazione stabile dell'attività di spaccio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni riconducibili a colpa del ricorrente, seguono ex art. 616 c.p.p. la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende.
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