Cassazione Civile, Ordinanza n. 02832/2023 del 31/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatela)
La controversia
La curatela di un fallimento aveva impugnato una cartella di pagamento per maggiori imposte relative all'anno 2012, deducendo vizi della notificazione e dell'atto consequenziale. In primo grado il ricorso era stato accolto perché la notifica della cartella era ritenuta inesistente, in quanto eseguita mediante copia non conforme all'originale. In appello, l'agente della riscossione aveva ottenuto dalla CTR la rimessione degli atti al primo giudice per mancata partecipazione dell'ente impositore, ritenuto litisconsorte necessario. Nel ricorso per cassazione la curatela ha censurato tale statuizione: con il primo motivo ha denunciato nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 59 d.lgs. 546/1992 e 354, comma 1, c.p.c., sostenendo che tra ente impositore e concessionario non sussiste litisconsorzio necessario; con il secondo motivo ha lamentato la decisione su una questione non riproposta in appello e non rilevabile d'ufficio, in violazione degli artt. 112, 116 e 161 c.p.c. e 53 d.lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la declaratoria della CTR che aveva disposto la rimessione degli atti al primo giudice per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore. La Corte ha ribadito che, nell'impugnazione della cartella esattoriale, non ricorre un litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione: la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e, se evocato in giudizio il concessionario, questi ha solo la facoltà di chiamare in causa l'ente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato quale norma invocata per sostenere la nullità della rimessione al primo giudice, ma la Corte esclude che nel caso sussistano i presupposti per l'integrazione del contraddittorio d'ufficio.
richiamato insieme all'art. 59 d.lgs. 546/1992; la Corte afferma che non poteva essere applicato per disporre la rimessione in assenza di litisconsorzio necessario.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma sul vizio processuale dedotto in cassazione per nullità della sentenza e del procedimento.
richiamato nel secondo motivo come parametro della denunciata ultrapetizione o pronuncia su questione non devoluta.
richiamato nel secondo motivo, ma il relativo rilievo resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
richiamato nel secondo motivo in tema di nullità della sentenza e del procedimento.
richiamato nel secondo motivo per contestare la rilevabilità della questione sollevata d'ufficio in appello.
menzionato per la trattazione in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
Massime di principio
- Nell'impugnazione della cartella esattoriale non sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione: la legittimazione passiva appartiene all'ente titolare del credito tributario, mentre il concessionario può soltanto chiamare in causa l'ente se ritiene di non dover rispondere dell'esito della lite.
- Il giudice non può disporre d'ufficio la rimessione al primo giudice per omessa integrazione del contraddittorio quando la controversia non presenti una fattispecie di litisconsorzio necessario.
- La mancata notificazione dell'atto impositivo presupposto costituisce un vizio procedurale che può essere fatto valere contro l'ente impositore o contro il concessionario senza necessità di evocare entrambi.
- Quando una questione processuale è assorbita dall'accoglimento di un motivo principale, non occorre esaminarne gli ulteriori profili dedotti con i motivi restanti.
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