Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02832/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatela)

La controversia

La curatela di un fallimento aveva impugnato una cartella di pagamento per maggiori imposte relative all'anno 2012, deducendo vizi della notificazione e dell'atto consequenziale. In primo grado il ricorso era stato accolto perché la notifica della cartella era ritenuta inesistente, in quanto eseguita mediante copia non conforme all'originale. In appello, l'agente della riscossione aveva ottenuto dalla CTR la rimessione degli atti al primo giudice per mancata partecipazione dell'ente impositore, ritenuto litisconsorte necessario. Nel ricorso per cassazione la curatela ha censurato tale statuizione: con il primo motivo ha denunciato nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 59 d.lgs. 546/1992 e 354, comma 1, c.p.c., sostenendo che tra ente impositore e concessionario non sussiste litisconsorzio necessario; con il secondo motivo ha lamentato la decisione su una questione non riproposta in appello e non rilevabile d'ufficio, in violazione degli artt. 112, 116 e 161 c.p.c. e 53 d.lgs. 546/1992.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la declaratoria della CTR che aveva disposto la rimessione degli atti al primo giudice per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore. La Corte ha ribadito che, nell'impugnazione della cartella esattoriale, non ricorre un litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione: la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e, se evocato in giudizio il concessionario, questi ha solo la facoltà di chiamare in causa l'ente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 59 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale norma invocata per sostenere la nullità della rimessione al primo giudice, ma la Corte esclude che nel caso sussistano i presupposti per l'integrazione del contraddittorio d'ufficio.

  • art. 354, comma 1, c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 59 d.lgs. 546/1992; la Corte afferma che non poteva essere applicato per disporre la rimessione in assenza di litisconsorzio necessario.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma sul vizio processuale dedotto in cassazione per nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo come parametro della denunciata ultrapetizione o pronuncia su questione non devoluta.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, ma il relativo rilievo resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel secondo motivo per contestare la rilevabilità della questione sollevata d'ufficio in appello.

  • art. 380 bis c.p.c.

    menzionato per la trattazione in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Nell'impugnazione della cartella esattoriale non sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione: la legittimazione passiva appartiene all'ente titolare del credito tributario, mentre il concessionario può soltanto chiamare in causa l'ente se ritiene di non dover rispondere dell'esito della lite.
  • Il giudice non può disporre d'ufficio la rimessione al primo giudice per omessa integrazione del contraddittorio quando la controversia non presenti una fattispecie di litisconsorzio necessario.
  • La mancata notificazione dell'atto impositivo presupposto costituisce un vizio procedurale che può essere fatto valere contro l'ente impositore o contro il concessionario senza necessità di evocare entrambi.
  • Quando una questione processuale è assorbita dall'accoglimento di un motivo principale, non occorre esaminarne gli ulteriori profili dedotti con i motivi restanti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.