Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17828/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva assolto Federica Zia dal reato di cui all'art. 495 c.p. (dichiarazioni false), sostenendo inosservanza ed errata applicazione dell'art. 495, primo comma, c.p., e vizio di motivazione. Il Tribunale aveva ritenuto l'assoluzione sulla base della sentenza n. 111/2023 della Corte costituzionale, perché la Zia, al momento della resa delle false generalità, sarebbe già stata indagata e non le sarebbero stati dati gli avvisi di cui all'art. 64, comma 3, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo al proscioglimento per il reato di cui all'art. 495 c.p., disponendo il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna in diversa composizione. La Corte ha motivato che la sentenza n. 111/2023 della Corte costituzionale non si applica alla fattispecie: quella pronuncia esclude dal diritto al silenzio le informazioni relative alle generalità anagrafiche, e inoltre la Zia non aveva la qualità di persona sottoposta alle indagini al momento in cui rese le false generalità (erano emersi solo indizi), per cui non poteva farsi valere la tutela prevista per l'indagato/imputato.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    Riguarda il delitto di dichiarazioni false; la Corte valuta che la condotta contestata (dichiarare false generalità) può essere punita se non ricorrono le condizioni che escludono la punibilità richiamate dalla Corte costituzionale.

  • art. 64, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma sull'obbligo di avvertire l'indagato del diritto di non rispondere; la decisione impugnata aveva fondato l'assoluzione sulla mancata effettuazione di tali avvisi, ma la Cassazione ha rilevato che tale vizio incide solo se colpiva una persona già indagata/imputata al momento delle dichiarazioni.

  • art. 21 disp. att. cod. proc. pen.

    Elenca le informazioni richieste all'interessato; la Corte costituzionale ha considerato che molte di queste rientrano nella tutela del diritto al silenzio, ma ha escluso che le generalità anagrafiche rientrino in tale tutela.

  • art. 66 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla non applicabilità delle tutele previste per dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale da chi ha già la qualità di indagato; la Corte ha confermato che non può essere invocato se, al momento della dichiarazione, il soggetto non era formalmente indagato.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a fondamento del diritto di difesa; la Corte costituzionale ha collegato il diritto al silenzio alla tutela costituzionale della difesa, ma ha escluso la sovrapposizione con riferimento alle sole generalità anagrafiche.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 111/2023

    Dichiara illegittimo, nei termini indicati, il primo comma dell'art. 495 c.p. qualora l'imputato o la persona sottoposta a indagini, richiesti di fornire le informazioni di cui all'art. 21 disp. att. c.p.p. senza essere stati avvertiti ai sensi dell'art. 64, comma 3, c.p.p., rendano false dichiarazioni. Tuttavia, la sentenza esclude che le generalità anagrafiche rientrino nel novero delle informazioni protette dal diritto al silenzio.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione dell'avviso di cui all'art. 64, comma 3, c.p.p. può inficiare la punibilità solo se la dichiarazione è resa da una persona che al momento abbia già la qualità di indagato/imputato.
  • Le generalità anagrafiche non rientrano, secondo la Corte costituzionale n.111/2023, nella tutela del diritto al silenzio riconducibile all'art. 24 Cost.; pertanto fornire false generalità può integrare reato anche se vi è contestazione relativa agli avvisi procedurali.
  • Se al momento della dichiarazione sussistono solo indizi di reità e non la formale qualità di indagato, non si applicano le tutele previste per l'indagato (avvisi ex art. 64 c.p.p.) e le dichiarazioni possono essere valutate penalmente.
  • In caso di contrasto o uso errato della giurisprudenza costituzionale, la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente ai profili erroneamente motivati e disporre il rinvio per nuovo giudizio in diversa composizione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.