Cassazione Penale, Sentenza n. 39105/2023 del 26/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che conferma l'obbligo, fissato dall'amministrazione penitenziaria, di presentare domanda con un giorno di anticipo per poter effettuare lo scambio di oggetti con altro detenuto dello stesso gruppo di socialità. Sostiene che tale obbligo eccede i limiti imposti dalla sentenza della Corte costituzionale n.97/2020 (che ha ammesso lo scambio limitatamente a oggetti non idonei a veicolare comunicazioni difficilmente decifrabili) e che l'annotazione in appositi registri sarebbe sufficiente a garantire il controllo, rendendo inutile e lesivo il requisito della domanda anticipata.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la previsione di una richiesta presentata il giorno precedente non impedisce in concreto l'esercizio della facoltà di scambiare oggetti e rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione penitenziaria di disciplinare modalità e condizioni degli scambi, purché congrua e funzionale agli scopi di ordine e sicurezza. La Corte ha inoltre osservato che la semplice annotazione sui registri non garantisce sempre un controllo adeguato, mentre l'obbligo di preavviso favorisce un controllo più ponderato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 41-bis ordinamento penitenziario
La disciplina del regime differenziato può limitare lo scambio di oggetti ma non esclude totalmente la possibilità di consentire scambi di modico valore tra detenuti dello stesso gruppo; le limitazioni devono essere giustificate e proporzionate
Corte costituzionale, sent. n. 97 del 2020
tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la libertà del detenuto stesso
La Consulta ha dichiarato l'illegittimità di una severa esclusione dello scambio di oggetti tra compagni di socialità; riconosce la facoltà del detenuto di compiere piccoli gesti di normalità, ma ammette che l'amministrazione possa disciplinare modalità e introdurre limitazioni giustificate da esigenze concrete di sicurezza
art. 35-bis e art. 69 ordinamento penitenziario
Articoli richiamati nel procedimento di istanza per la fruizione di modalità di socialità e servizi; il ricorso originario era basato su istanza ex art. 35-bis e 69 per ottenere lo scambio
Sez. 1, n. 38402 del 6 maggio 2022 (Cesarano)
Giurisprudenza di legittimità che ritiene le regole interne della casa circondariale legittime se non eccedono i limiti indicati dalla Corte costituzionale, valutando congruità e proporzionalità rispetto alle esigenze di ordine e sicurezza
Sez. 1, n. 10009 del 16 novembre 2022 (Min. giust. c. Gallo)
Conferma che la disciplina adottata per lo scambio di generi alimentari rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione se coerente con esigenze di ordine e sicurezza e se garantisce comunque l'esercizio del diritto
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato quale limite formale per l'enunciazione del motivo nel ricorso (limiti strettamente necessari)
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma processuale che prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L'amministrazione penitenziaria ha discrezionalità nel disciplinare le modalità degli scambi tra detenuti del medesimo gruppo di socialità; le regole sono ammissibili se non negano in concreto la facoltà riconosciuta dalla Corte costituzionale
- Le limitazioni agli scambi devono essere motivate, proporzionate e giustificate da esigenze concrete di ordine e sicurezza; il giudice di sorveglianza può sindacare tali motivazioni caso per caso
- L'obbligo di preavviso (domanda presentata il giorno precedente) costituisce una misura regolatoria lecita se non impedisce materialmente l'esercizio dello scambio e favorisce un controllo più accurato
- La semplice annotazione su registri non sempre sostituisce misure organizzative che consentano un controllo effettivo: i requisiti procedurali e di personale sono rilevanti nella valutazione della proporzionalità
- Il diritto allo scambio tra detenuti dello stesso gruppo non assume carattere di diritto fondamentale intoccabile, ma va tutelato come una facoltà rilevante ai fini della 'normalità' della detenzione; le limitazioni vanno valutate bilanciando libertà residue e esigenze di sicurezza
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