Cassazione Civile, Ordinanza n. 33841/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non è entrata nel merito del motivo di ricorso perché ha rilevato la rituale rinuncia agli atti da parte della ricorrente. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità e non ha pronunciato sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese.
Esito
Favorevole al resistente (custode)
La controversia
Una persona aveva agito in giudizio contro il soggetto indicato come custode, chiedendo il risarcimento dei danni alla persona, anche non patrimoniali, asseritamente derivati da un fatto dannoso ricondotto alla responsabilità da custodia. In primo grado la domanda era stata accolta solo parzialmente; la decisione era stata poi in parte riformata in appello, con specifico riferimento al calcolo del danno biologico differenziale. Con un unico motivo di ricorso per cassazione la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 1226, 2056 e 2059 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel liquidare il danno alla persona applicando le tabelle di Milano del 2018 anziché quelle sopravvenute nel 2021, che sarebbero state vigenti al momento della liquidazione.
Norme richiamate
Invocato come parametro di violazione per asserita mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato o carenza di decisione conforme alle domande e alle questioni dedotte.
Richiamato quale norma sulla valutazione della prova e dei fatti non contestati, in relazione alla liquidazione del danno.
Richiamato per censurare la motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato in tema di motivazione della decisione.
Invocato con riferimento alla liquidazione equitativa del danno.
Richiamato quale norma sulla valutazione del danno aquiliano secondo i criteri degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.
Richiamato in tema di risarcibilità del danno non patrimoniale.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia ritualmente agli atti del giudizio di cassazione, il processo deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia e assenza di difese degli intimati, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
- La doglianza relativa alla liquidazione del danno alla persona può investire sia i criteri equitativi sia l’uso delle tabelle di riferimento, ma nel caso di estinzione non si forma alcun principio sul merito della censura.
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