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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4597/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna di primo grado per reati di truffa. Le censure principali sono: assenza di "artifizi e raggiri" al momento della conclusione dei contratti, trattandosi di mero inadempimento civilistico; contraddittorietà e incertezza delle dichiarazioni testimoniali (contrasto tra testi GRECO e FURNERI riguardo alla presenza di Enrico nelle trattative); disconoscimento delle sottoscrizioni sugli assegni che renderebbe non riconducibili ai ricorrenti i documenti di pagamento; la qualifica di socio accomandante per Gianluca che, secondo la difesa, esclude poteri di gestione e responsabilità penale per l'operato della società; infine la mancata valutazione di elementi offerti da Gennaro a difesa (pagamenti postdatati, tentativi di soluzione dopo l'inadempimento, ecc.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha deciso: 1) per CICCARELLI Gianluca: annullamento senza rinvio della sentenza impugnata "per non avere commesso il fatto", rilevando assenza di elementi che lo colleghino alle trattative o alla gestione della società; 2) per CICCARELLI Enrico: annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta per un nuovo giudizio sulla responsabilità, perché la motivazione del merito non chiarisce la prevalenza di un testimone sull'altro né se la società abbia tratto utilità dagli ovini acquistati; 3) per CICCARELLI Gennaro: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna al pagamento delle spese processuali e condanna al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Il Pubblico Ministero, che aveva chiesto l'annullamento limitatamente a Gianluca e l'inammissibilità degli altri ricorsi, ha quindi ottenuto in larga parte quanto richiesto.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, art. 23, comma 8

    La trattazione del ricorso è avvenuta secondo le forme disciplinate da tale disposizione (modalità emergenziali/semplificate dell'istruttoria processuale).

  • Legge 18 dicembre 2020, n.176 (conversione d.l. n.137/2020)

    Conversione del citato decreto-legge; richiamata per la disciplina procedurale relativa alla trattazione del ricorso.

  • Articolo 173 disposizioni attuative codice procedura penale

    Limiti formali nella indicazione dei motivi di ricorso in Cassazione (i motivi sono stati enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione).

  • Articolo 415-bis codice di procedura penale

    Richiamato in relazione agli interrogatori e alle dichiarazioni rese dagli imputati/soggetti coinvolti, utilizzate dai giudici per ricostruire i rapporti e spiegare come le persone offese avessero i dati della società.

  • Art. 640 codice penale (truffa)

    Sulla base dei principi di tale norma la Cassazione ha valutato la sussistenza degli elementi tipici della truffa (artifizi e raggiri, induzione in errore, conseguente danno patrimoniale). In particolare ha ritenuto configurabile l'artifizio nella diversità tra soggetto beneficiario della prestazione e soggetto emettente gli assegni, utilizzata per indurre affidamento sui danneggiati; tuttavia per alcuni imputati (Gianluca) non sono emersi elementi di partecipazione o di controllo sufficienti.

Massime di principio

  • Per configurare la truffa (art. 640 c.p.) è necessario dimostrare artifizi o raggiri specifici che abbiano indotto in errore la vittima al momento della conclusione dell'affare; il mero inadempimento civilistico non è sufficiente.
  • Discrepanze tra dichiarazioni testimoniali richiedono che il giudice di merito motivi la prevalenza attribuita a un testimone rispetto a un altro; l'assenza di tale motivazione può comportare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
  • Il disconoscimento di firme o assegni non esclude automaticamente la valenza probatoria dei documenti: il giudice deve valutare complessivamente la prova e il contesto (fatture, comportamento delle parti, rapporti pregressi).
  • La responsabilità penale di un socio accomandante o di un mero socio richiede la prova di poteri gestori, di controllo o di un contributo causale rilevante: la mera qualità di socio non è sufficiente a fondare la condanna.
  • In sede di impugnazione in Cassazione le questioni processuali formali (ammissibilità del ricorso, corretta esposizione dei motivi) possono determinare l'inammissibilità e il rigetto indipendentemente dal merito sostanziale.

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