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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50273/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Imperia per reati commessi a Ventimiglia (artt. 56, 110, 640 c.p. e artt. 110 e 624‑bis c.p.). I motivi principali sono: 1) nullità procedurale per avere la Corte territoriale deciso l'appello dopo un'udienza celebrata in data anticipata (2/02/2023) nonostante fosse stato concesso per legittimo impedimento il differimento al 16/02/2023, con conseguente impedimento della presenza del difensore e violazione del diritto di difesa; contestazione della celebrazione con rito camerale nonostante fosse stata richiesta la trattazione orale; omissione della comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale; 2) vizio di motivazione relativo al rigetto delle circostanze attenuanti generiche (Mascolo) per non aver valutato la condotta post‑illecito e la resipiscenza; 3) per Jovanovic, criticità probatorie e motivazione apparente o illogica in relazione al riconoscimento fotografico e all'attribuzione dei tabulati telefonici all'imputato, con dubbi sulla certezza delle fonti di prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo di entrambi i ricorsi fondato e dirimente. Ha accertato che la decisione d'appello è stata presa dopo l'udienza del 2/02/2023, nonostante con provvedimento del 23/12/2022 fosse stato disposto il differimento dell'udienza al 16/02/2023 per legittimo impedimento del difensore. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui l'anticipazione della data di trattazione, in contrasto con la data fissata per la comparizione o con il decreto di differimento, determina una nullità assoluta che impedisce l'esercizio del diritto di difesa. Per tali ragioni la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per nuovo giudizio, ritenendo ultronee le altre censure e non essendo necessaria la loro trattazione.

Norme richiamate

  • art. 56, art. 110, art. 640 cod. pen.

    Norme sostanziali richiamate per la contestazione dei reati (concorso nei reati e reato di truffa) oggetto del procedimento penale

  • art. 110, art. 624‑bis cod. pen.

    Norme sostanziali richiamate per la contestazione del reato di ricettazione e del concorso in reato

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale relativa alla fissazione della data di comparizione; la sua violazione può impedire la partecipazione della parte e del difensore

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Norme sulla notificazione e sulle modalità di differimento dell'udienza; rilevante per la legittimità del provvedimento di rinvio per legittimo impedimento

  • art. 601, commi 3 e 6 cod. proc. pen.

    Previsione delle nullità processuali; la Cassazione ha richiamato questi commi per qualificare come nullità assoluta l'anticipazione della data di trattazione rispetto a quella fissata

  • art. 429, comma 1, lett. f) cod. proc. pen.

    Norma che rientra tra i mezzi di impugnazione e giustificazioni di annullamento per vizio procedurale; citata nel quadro delle nullità che giustificano l'annullamento

  • art. 23‑bis, commi 1 e 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Dispositivo emergenziale che autorizza, in certi casi, la trattazione con rito camerale; la Corte ha osservato che l'impiego del rito camerale non può derogare ai diritti di difesa né sanare l'anticipazione di udienza disposta in violazione di un decreto di differimento

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 12641 del 21/12/2015 (Galdino)

    Precedente richiamato che afferma il principio secondo cui la trattazione in giorno diverso da quello fissato per la comparizione, o diverso dal decreto di differimento per legittimo impedimento, integra nullità assoluta e equivale ad omessa citazione

Massime di principio

  • Se il difensore ottiene un differimento per legittimo impedimento, la Corte non può decidere la causa in una data antecedente al differimento: l'anticipazione della trattazione integra nullità assoluta che lede il diritto di difesa.
  • La celebrazione con rito camerale (art. 23‑bis d.l. 137/2020) non valida né può sanare un vizio procedurale consistente nell'anticipazione dell'udienza già differita per legittimo impedimento.
  • In presenza di una nullità assoluta di natura procedurale la Cassazione annulla e rinvia la causa senza esaminare nel merito le altre censure, poiché il vizio processuale è dirimente.
  • Per contestare identificazioni fotografiche e collegamenti basati su tabulati telefonici è necessario evidenziare specifiche carenze procedurali o probatorie (es.: corretta catena di custodia del fascicolo fotografico, corrispondenza tra gli album mostrati, criteri di attribuzione delle utenze) e richiedere che la Corte motivi in modo non apodittico su tali aspetti.
  • Nelle richieste di concessione delle attenuanti generiche, il giudice deve valutare concretamente la condotta post‑reato e le manifestazioni di resipiscenza: la mera affermazione di assenza di elementi di resipiscenza, senza argomentazione, può essere censurata per vizio di motivazione.

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