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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11480/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Celahmetovic era amministratore unico della societa Abruzzo Montaggi s.r.l., dichiarata fallita il 5 aprile 2012. Condannato in abbreviato dal GUP di Pescara per bancarotta fraudolenta documentale, la Corte di Appello ha confermato la condanna. In cassazione il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione: 1) lamentando che non sarebbe stata valutata la sua mancata conoscenza della sentenza di fallimento e della richiesta del curatore di consegnare le scritture contabili; 2) chiedendo la riqualificazione del fatto da bancarotta fraudolenta documentale a bancarotta semplice per mancanza del dolo specifico. Il ricorso sosteneva quindi che l omissione fosse colposa e che il reato sarebbe prescritto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perche manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la qualificazione in bancarotta fraudolenta documentale ai sensi dell'art. 216 l.f., poiche non sono state rinvenute né depositate scritture contabili e i giudici di merito hanno adeguatamente motivato il dolo sulla base di elementi concreti: ruolo di amministratore unico, sede risultata fittizia, inesistenza di scritture presso la sede, mancata collaborazione e mancata indicazione del luogo di custodia dei libri, discrepanza tra ultimo bilancio 2008 e situazione patrimoniale al fallimento. Il ricorrente non ha fornito elementi specifici e riscontrabili a sostegno delle sue asserzioni. Conseguentemente la Cassazione ha confermato nella sostanza la decisione di merito (mediante dichiarazione di inammissibilita del ricorso) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 43 cod. pen.

    Riferito all'elemento soggettivo del reato (dolo o colpa): la Corte ha esaminato la responsabilita soggettiva e ha ritenuto dimostrato il dolo sulla base di elementi indiziari concreti, respingendo l'argomento secondo cui si sarebbe trattato di mera colpa.

  • art. 216 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta documentale)

    La norma prevede due ipotesi alternative: sottrazione o distruzione di libri e scritture (che richiede dolo specifico) e tenuta della contabilita in modo da rendere impossibile la ricostruzione (che richiede dolo generico). Nel caso di specie, non essendo state rinvenute scritture, i giudici hanno correttamente riferito la fattispecie alla prima ipotesi e quindi al dolo specifico.

  • art. 217 legge fallimentare

    Norma richiamata in tema di bancarotta; la Corte l ha considerata nel quadro della qualificazione del reato e della valutazione della sussistenza del dolo specifico rispetto alla bancarotta semplice.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispone le conseguenze per il ricorso dichiarato inammissibile o manifestamente infondato: condanna alle spese processuali e irrogazione di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. La Corte ha applicato tale disposizione imponendo il pagamento di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Se non vengono rinvenute libri o scritture contabili e l amministratore non fornisce spiegazioni credibili o non esibisce i documenti, i giudici possono qualificare il comportamento come sottrazione o distruzione delle scritture e desumere il dolo specifico.
  • La fattispecie di bancarotta documentale prevede due profili distinti: sottrazione/distruzione (dolo specifico) e tenuta della contabilita in modo opaco (dolo generico). La presenza o meno delle scritture è elemento cruciale per la qualificazione.
  • Mere asserzioni di ignoranza della dichiarazione di fallimento o della richiesta del curatore, non corroborate da elementi di fatto o prove, sono insufficienti a cancellare l inferenza di dolo operata dai giudici di merito.
  • L onere di provare circostanze idonee a spiegare l assenza o l inaccessibilita delle scritture grava sul difensore quando i fatti materiali indicano una condotta elusiva; l assenza di prova documentale rafforza l accertamento indiziario del dolo.
  • Per ottenere la riqualificazione in bancarotta semplice occorre dimostrare, con elementi concreti, l assenza del dolo specifico e che l omissione sia riconducibile a colpa; la sola affermazione non basta.
  • In cassazione i motivi di ricorso devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza di merito: la mancanza di specificita esterna del ricorso puo determinare l inammissibilita e l applicazione delle sanzioni di cui all art. 616 c.p.p.

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