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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16179/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (coerede)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di divisione ereditaria avente ad oggetto un compendio immobiliare caduto nella successione di un defunto. Il Tribunale aveva sciolto la comunione ereditaria, assegnando i beni secondo un progetto divisionale del consulente tecnico e ponendo a carico di alcuni coeredi i relativi conguagli, con compensazione delle spese di primo grado. In appello, la parte originariamente convenuta aveva censurato, tra l'altro, la mancata sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di altra causa relativa alla divisione dei beni mobili ereditari. Una coerede aveva proposto appello incidentale sulle spese di primo grado; un'altra coerede aveva chiesto in via riconvenzionale il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., subordinatamente limitato alle spese di lite sostenute. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello principale, accolto parzialmente l'incidentale sulle spese di primo grado e, nella motivazione, aveva affermato di accogliere la domanda ex art. 96 c.p.c. nei limiti delle spese del primo grado, ma nel dispositivo aveva omesso ogni statuizione sia su tale domanda sia sulle spese relative a quella coerede, e aveva inoltre compensato parzialmente le spese anche del secondo grado. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione con tre motivi dal soccombente principale e con più motivi incidentali dalle controparti. Successivamente il ricorrente principale ha rinunciato al ricorso e agli atti del giudizio di cassazione ex art. 390 c.p.c. La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione parziale del giudizio limitatamente al ricorso principale, ma ha esaminato i ricorsi incidentali. Ha ritenuto fondati i motivi della coerede che lamentava il contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo in ordine alla domanda ex art. 96 c.p.c. e l'omessa pronuncia sulle spese a suo favore, e ha accolto in parte anche il motivo dell'altra coerede relativo alla compensazione delle spese di secondo grado, ritenendo invece infondato il profilo relativo alle spese di primo grado e inammissibile, per carenza di interesse, il terzo motivo di una delle ricorrenti incidentali. La sentenza è stata cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione parziale del giudizio di cassazione per rinuncia del ricorrente principale. Ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale di una coerede e, nei limiti indicati in motivazione, il ricorso incidentale dell'altra coerede, rigettando per il resto i motivi residui. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente ai capi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuova decisione sulle questioni di spese e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo determina nullità della pronuncia, e che nel giudizio di divisione le spese necessarie allo scioglimento della comunione gravano sulla massa, salvo compensazione per pretese e resistenze ingiustificate valutate dal giudice di merito. Inoltre ha affermato che la rinuncia al ricorso principale non travolge l'impugnazione incidentale tardiva.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente principale per sostenere la necessità di sospensione del giudizio in attesa di altra causa; il motivo non è stato scrutinato nel merito per effetto della rinuncia al ricorso principale

  • art. 96 c.p.c.

    la domanda riconvenzionale per responsabilità aggravata è stata ritenuta accoglibile nei limiti delle spese di primo grado, in mancanza di prova di ulteriori danni; il contrasto tra motivazione e dispositivo ha però reso nulla la statuizione

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di regolamentazione delle spese di lite secondo il principio di soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione parziale delle spese è ammessa solo nei limiti indicati dalla giurisprudenza, specie nel giudizio di divisione, per pretese o resistenze ingiustificate

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia sulle spese e sulla domanda riconvenzionale integra vizio di pronuncia censurabile in cassazione

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione deve essere intellegibile e coerente con il dispositivo; il contrasto insanabile integra nullità della sentenza

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    il contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo, tale da non consentire di individuare la statuizione del giudice, determina nullità della sentenza

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    la rinuncia all'impugnazione principale non determina l'inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale, produce estinzione parziale del giudizio senza necessità di adesione delle controparti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte ha escluso che la rinuncia al ricorso comporti l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso principale in cassazione determina l'estinzione parziale del giudizio e non richiede l'adesione della controparte.
  • La rinuncia all'impugnazione principale non rende inefficace l'impugnazione incidentale tardiva, che conserva autonomia e deve essere esaminata nel merito.
  • Il contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo, quando impedisce di stabilire quale sia la statuizione effettiva del giudice, integra nullità della sentenza ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c.
  • L'omessa pronuncia nel dispositivo su una domanda o sulle spese di una parte costituisce vizio di nullità denunciabile in cassazione ex art. 112 c.p.c.
  • Nel giudizio di divisione ereditaria le spese necessarie allo scioglimento della comunione gravano, in linea generale, sulla massa comune, mentre la compensazione può essere disposta solo per spese riconducibili a resistenze o pretese ingiustificate valutate dal giudice di merito.
  • La compensazione delle spese di un grado di giudizio non può essere automaticamente estesa al grado successivo senza una specifica motivazione che la giustifichi.
  • Ai fini del sindacato di legittimità, la motivazione sulle spese deve rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice, senza contraddizioni interne tra motivazione e dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteDivisione ereditaria
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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