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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33825/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

La professionista, che aveva svolto difesa d'ufficio per una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, aveva chiesto la liquidazione del compenso. La domanda era stata inizialmente respinta per carenza di documentazione sulla situazione reddituale dell'assistita; in sede di opposizione, con integrazione documentale, il Tribunale aveva riconosciuto i presupposti per l'ammissione al beneficio e aveva liquidato il compenso dovuto, ma aveva omesso di porre a carico del Ministero le spese del giudizio di opposizione, motivando tale omissione con la contumacia dell'Amministrazione. Con l'unico motivo di ricorso la professionista ha censurato la mancata liquidazione delle spese processuali del giudizio di opposizione, sostenendo che la mancata costituzione del Ministero non incide sul principio della soccombenza e non può giustificare la non ripetibilità delle spese a favore della parte totalmente vittoriosa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: la ricorrente era risultata totalmente vittoriosa nel giudizio di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, avendo ottenuto il riconoscimento dei presupposti per il patrocinio a spese dello Stato e la liquidazione del compenso. Ha quindi affermato che la mancata partecipazione processuale del Ministero non può, di per sé sola, fondare la non ripetibilità delle spese in deroga al principio di soccombenza, che può essere escluso solo nei casi normativamente previsti e con congrua motivazione. Non essendo possibile decidere nel merito sulla quantificazione delle spese secondo i valori medi richiesti, la Corte ha cassato l'ordinanza e rinviato al Tribunale di Padova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come base del giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato; la fase si è conclusa con il riconoscimento dei presupposti del beneficio e la liquidazione del compenso.

  • art. 91 c.p.c.

    esprime il principio generale di soccombenza nella regolazione delle spese processuali; la parte totalmente vincitrice ha diritto alla ripetizione delle spese salvo deroga motivata nei casi previsti.

  • art. 92 c.p.c.

    consente la compensazione totale o parziale delle spese solo nei casi previsti dalla norma; la Corte esclude che tali ipotesi possano tradursi in una generale irripetibilità delle spese non motivata.

  • art. 384 c.p.c.

    la Corte esclude una decisione nel merito perché la quantificazione del compenso e delle spese richiede accertamenti di fatto non compiibili in sede di legittimità.

  • sentenza Corte costituzionale n. 77/2018

    richiamata solo per evidenziare che la disciplina della compensazione delle spese va letta alla luce della pronuncia additiva, restando ferma la necessità di motivazione e la distinzione tra compensazione e irripetibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la parte che risulti totalmente vittoriosa ha diritto alla rifusione delle spese processuali secondo il principio di soccombenza.
  • La contumacia della parte soccombente non costituisce, di per sé, ragione idonea a negare la ripetizione delle spese alla parte vittoriosa.
  • La deroga al principio di soccombenza è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge e deve essere sorretta da congrua motivazione che dia conto delle ragioni della compensazione o della mancata rifusione.
  • La mancata costituzione del Ministero non elimina l'obbligo del giudice di provvedere sulle spese secondo i criteri legali; non può essere valorizzata in danno della parte vittoriosa come causa autonoma di irripetibilità.
  • Quando la cassazione non dispone di elementi sufficienti per quantificare nel merito il compenso o le spese richieste, la causa deve essere rinviata al giudice di merito per i relativi accertamenti.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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