Cassazione Penale, Ordinanza n. 05811/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure fossero generiche e non proponibili nel perimetro dei motivi ammessi avverso la sentenza di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il giudice dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato la pena concordata con il pubblico ministero in relazione a un reato in materia di stupefacenti. Nel ricorso ha dedotto vizio di motivazione sia quanto alla valutazione degli elementi da cui desumere la responsabilità, sia quanto al trattamento sanzionatorio. La Corte ha però rilevato che il ricorso era generico e, soprattutto, proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sicché andava dichiarato inammissibile in sede camerale 'de plano'.
Norme richiamate
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) quale base del provvedimento impugnato
consente la decisione de plano in caso di ricorso inammissibile
delimita i casi in cui è proponibile ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; al di fuori di tali casi il ricorso è inammissibile
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice contestata nel giudizio di merito, relativa a condotte in materia di stupefacenti
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei ristretti casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni impugnazione che esuli da tale perimetro è inammissibile.
- Le doglianze formulate contro una sentenza di patteggiamento devono essere specifiche e rientrare nei motivi tassativamente deducibili; censure generiche sulla motivazione o sul trattamento sanzionatorio non sono scrutinabili se proposte fuori dai casi consentiti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile in sede camerale, la Corte può provvedere 'de plano' e condannare il ricorrente alle spese processuali nonché al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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