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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34511/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per reati di traffico di stupefacenti (artt. 74, 73 comma 1 e 80 DPR 309/1990). Tre principali censure: 1) inutilizzabilità delle chat criptate acquisite tramite Ordine Europeo di Indagine (OEI) dalla Francia perché il ricorrente non era formalmente indagato al momento dell'emissione, con violazione dei principi di proporzionalità e del diritto di difesa; 2) violazione dei termini massimi delle indagini preliminari e retrodatazione indebita delle iscrizioni a carico dell'indagato, con conseguente inutilizzabilità degli OEI richiesti nel dicembre 2021; 3) insufficienza e genericità della gravità indiziaria in ordine al reato associativo e al presunto ruolo apicale di Molisso, basati su dichiarazioni di collaboratori e "fama criminale", nonché mancanza di elementi tipici (cassa comune, arsenale, basi logistiche) a sostegno dell'associazione.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: 1) le chat oggetto degli OEI erano prove gia' raccolte dall'autorità giudiziaria francese in un procedimento autonomo; l'OEI richiesto dall'Italia mirava al trasferimento di prove esistenti e l'emissione dell'OEI non richiede la preventiva iscrizione nel registro degli indagati quando la misura sia necessaria e proporzionata. La Corte ha richiamato le Sezioni Unite e la giurisprudenza della CGUE e della CEDU, osservando che il diritto di difesa non risulta violato in assenza della prova che la difesa abbia esperito i rimedi nello Stato di esecuzione o allegato fatti concreti di illegittimità. 2) La censura sui termini delle indagini è manifestamente infondata: sono stati rilevati aggiornamenti di iscrizione motivati da nuovi elementi (anche gli esiti degli OEI del 2021) e la difesa non ha indicato in modo specifico gli atti che giustificherebbero la retrodatazione. 3) Le censure sulla gravità indiziaria e sul ruolo apicale sono respinte per genericità o perché il Tribunale ha adeguatamente motivato la riconducibilità dei fatti a un'organizzazione capeggiata da Molisso, sulla base di convergenti dichiarazioni di più collaboratori, intercettazioni e messaggistica criptata; la mancanza di una "cassa comune" o di alcuni elementi formali non esclude il riconoscimento dell'associazione. Di conseguenza è stata confermata la misura cautelare in carcere.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame da parte del Tribunale; citata come base procedurale per il riesame del provvedimento cautelare.

  • artt. 74, 73 comma 1 e 80 DPR n. 309/1990

    Norme sostanziali in materia di stupefacenti: art.74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) e reati-fine contestati all'indagato; fondamento della gravità indiziaria oggetto della misura cautelare.

  • d.lgs. n. 108/2017 (Titolo II, in particolare art. 7)

    "l'atto non è proporzionato se dalla sua esecuzione può derivare un sacrificio ai diritti e alle libertà dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini o di altre persone coinvolte nel compimento degli atti richiesti, non giustificato dalle esigenze investigative o probatorie del caso concreto, tenuto conto della gravità dei reati per i quali si procede e della pena per essi prevista"

    Disciplina la cooperazione giudiziaria UE; art.7 regola il controllo di proporzionalità dell'autorità di esecuzione, ma la Corte osserva che nel caso di specie l'OEI era procedura attiva emessa dall'Italia, per cui l'art.7 non è direttamente applicabile come censurato dalla difesa.

  • Direttiva 2014/41/UE (art. 4 e art. 6)

    La direttiva regola l'Ordine Europeo di Indagine; la Corte la interpreta nel senso che l'OEI può essere emesso anche prima della formale iscrizione nel registro degli indagati se necessario e proporzionato, e che la valutazione di proporzionalità si effettua con riferimento alla gravità del reato e all'indispensabilità delle prove.

  • Costituzione, art. 15

    Richiamato dalla difesa nell'ambito delle garanzie fondamentali (diritto alla riservatezza/comunicazioni); la Corte lo valuta nel quadro del principio di proporzionalità e delle garanzie processuali.

  • Cedu, artt. 6 e 8

    Art.6 (diritto a un processo equo) e art.8 (diritto alla vita privata); la Corte richiama la giurisprudenza della CEDU sulla proporzionalità delle intercettazioni e sulle garanzie esistenti nello Stato di esecuzione.

  • art. 405 cod. proc. pen.

    Norma sui termini delle indagini preliminari, richiamata nella valutazione della difesa sulla decorrenza e copertura giurisdizionale.

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Richiamato relativamente ai reati per i quali è prevista l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza, usato per argomentare la gravità dei fatti e la necessità delle indagini.

  • art. 335‑quater cod. proc. pen.

    Norma introdotta successivamente e richiamata dalla difesa in tema di ripresa delle indagini; la Corte osserva l'inapplicabilità ratione temporis e rileva l'insufficienza della difesa nel provare il ritardo.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione a garanzie procedurali; la Corte valuta le censure alla luce dell'assetto probatorio e delle garanzie disponibili nello Stato di esecuzione.

  • art. 694‑41 code de procédure pénale (Francia)

    Norma francese che disciplina i limiti alla trasmissione di prove (possibile rifiuto o subordinazione a condizioni per motivi di sicurezza nazionale o protezione di fonti); citata per dimostrare che in Francia esistono rimedi e filtri per la protezione dei diritti.

  • Sezioni Unite Cassazione, n. 23755 e n. 23756 del 29/02/2024

    Giurisprudenza di riferimento che ha già risolto questioni sulla utilizzabilità di prove intercettate all'estero e trasferite tramite OEI; la Corte le riprende per sostenere l'ammissibilità delle prove trasferite se proporzionate e raccolte con garanzie nello Stato di esecuzione.

  • Corte di Giustizia UE, C‑670/22 (M.N.), sentenza 30/04/2024

    Stabilisce limiti al sindacato sull'operato delle autorità dello Stato di esecuzione in presenza del principio di mutuo riconoscimento e fiducia tra Stati membri; la Corte la richiama per escludere un controllo pieno sulla regolarità dei provvedimenti stranieri.

  • Corte EDU, sentenze A.L. e E.J. contro Francia (24/09/2024) e Plecho/Contrada citate

    Giurisprudenza citata in tema di proporzionalità delle intercettazioni e delle garanzie disponibili nello Stato di esecuzione; utilizzata per affermare che in Francia esistono rimedi effettivi e che la difesa non li ha esperiti.

Massime di principio

  • Un Ordine Europeo di Indagine (OEI) può essere emesso anche prima della formale iscrizione nel registro degli indagati quando è necessario e proporzionato per acquisire prove indispensabili; ciò è compatibile con la Direttiva 2014/41/UE e la giurisprudenza della Corte di legittimità.
  • Se le prove richieste con l'OEI sono prove gia' raccolte dallo Stato di esecuzione in un procedimento autonomo, l'OEI per il loro trasferimento è ammissibile e l'autorità di emissione non può sindacare nel merito la legittimità dei provvedimenti stranieri, fatto salvo il diritto della difesa di allegare e provare violazioni concrete dei diritti fondamentali.
  • La difesa che contesti la legittimità della raccolta di prove all'estero deve indicare e, se possibile, esperire i rimedi nello Stato di esecuzione; l'onere di allegazione di fatti concreti che dimostrino la violazione dei diritti fondamentali grava sulla parte che solleva la censura.
  • Le argomentazioni generiche o prive di puntuale indicazione di atti e date rilevanti (es. per la retrodatazione dei termini delle indagini) sono inammissibili: le contestazioni sui termini richiedono indicazioni precise sugli atti che fondano la pretesa retrodatazione.
  • Nel giudizio sulla gravità indiziaria per i reati associativi, prove convergenti (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, messaggistica, riscontri documentali) possono legittimare la misura cautelare; l'assenza di alcuni elementi formali (cassa comune, magazzino unico) non esclude automaticamente il riconoscimento dell'associazione.
  • La valutazione della proporzionalità delle misure di cooperazione giudiziaria tiene conto della gravità dei reati, dell'indispensabilità delle prove e delle garanzie esistenti nello Stato di esecuzione; tali elementi devono essere considerati nel bilanciamento con i diritti della persona indagata.

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