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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50443/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta semplice documentale con due censure: 1) vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche, nonostante l'aver messo a disposizione le fatture, l'assenza di condotte distrattive e i tentativi di risollevare la società; 2) mancata applicazione delle nuove pene sostitutive di cui all'art. 20-bis c.p., contestando che la Corte territoriale abbia escluso tali misure richiamando i plurimi precedenti e la mancata individuazione di elementi favorevoli.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che si trattasse di mere censure in fatto: la Corte d'appello ha motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche richiamando i plurimi precedenti dell'imputato e l'omessa tenuta regolare dei libri contabili per molti anni, rispettando i criteri di valutazione ex art. 133 c.p. Sul secondo motivo ha rilevato l'inammissibilità per carenza di istanza di applicazione delle nuove pene sostitutive nel corso del giudizio di appello (richiesta necessaria ai sensi della disciplina transitoria), e ha altresì ritenuto motivata la valutazione negativa sulla personalità dell'imputato ai fini dell'eventuale sostituzione (art. 545-bis c.p.p.). Il ricorrente è condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di parte civile.

Norme richiamate

  • art. 20-bis c.p.

    La norma disciplina nuove pene sostitutive per pene detentive brevi; la Corte ha ritenuto che la loro applicazione in appello richieda una specifica richiesta dell'imputato, pena l'impossibilità di censurare la mancata motivazione su tale punto.

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Disposizione transitoria della riforma: secondo la Corte va interpretata nel senso che il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi sulle nuove pene sostitutive solo se l'imputato ha formulato la richiesta in appello o, al più tardi, in udienza di discussione (o con memoria/conclusioni scritte).

  • art. 133 c.p.

    Elenca i criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle attenuanti generiche; la Corte ha richiamato che il riconoscimento delle attenuanti è valutazione di fatto discrezionale del giudice, che deve però motivare specificamente gli elementi che giustificano l'adeguamento della pena.

  • art. 545-bis c.p.p.

    Consente al giudice di motivare l'insussistenza delle condizioni per la sostituzione della pena; la Corte territoriale ha invocato tale disposizione per argomentare l'assenza di elementi che giustificassero l'applicazione delle pene sostitutive, anche alla luce della personalità e dei precedenti dell'imputato.

Massime di principio

  • Le attenuanti generiche sono valutazione di fatto rimessa alla discrezionalità del giudice: possono essere negate se il giudice motiva specificamente con elementi concreti (es. plurimi precedenti, condotte omissive come mancata tenuta dei libri contabili).
  • Dopo la riforma del 2022, l'applicazione delle nuove pene sostitutive (art. 20-bis c.p.) in sede di appello richiede una richiesta specifica dell'imputato in appello o, al più tardi, in udienza di discussione o con memoria/conclusioni scritte; l'assenza di tale richiesta fa venire meno la possibilità di censurare la motivazione della Corte sul punto.
  • In cassazione non è consentito riproporre meri rilievi di fatto: il ricorso che si limiti a contestare valutazioni fattuali senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito è normalmente dichiarato inammissibile.
  • La presenza di precedenti penali e di comportamenti omissivi rilevanti (es. mancata tenuta della contabilità) può incidere negativamente sia sul riconoscimento delle attenuanti generiche sia sulla valutazione della personalità ai fini dell'eventuale sostituzione della pena.
  • Strategia difensiva consigliata: formulare espressamente, già in appello o in udienza, la richiesta di applicazione delle pene sostitutive previste dalla riforma (indicando quale misura si ritiene applicabile), e motivare in modo puntuale gli elementi di personalità e di riparazione che giustificherebbero attenuanti o sostituzioni.

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