Cassazione Penale, Sentenza n. 30179/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la revoca ex tunc della confisca dei capitali sociali e complessi aziendali (Rekoa s.r.l., Domè s.r.l., C.ED.A.M. s.r.l. e altri) ai sensi dell'art. 7, comma 2, legge n. 1423/1956, affermando di avere documentato "prove nuove" (decreto di revoca per Costruire s.r.l., modelli unici, perizie contabili e dichiarazioni ex art. 391-bis c.p.p.) idonee a dimostrare che i beni erano in realtà nella disponibilità dei formali intestatari e non del proposto Francesco Paolo Sbeglia, e contestando la valutazione della Corte territoriale circa la "intrinseca illiceità" e la riferibilità dei beni al proposto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi e confermato il decreto della Corte d'appello. Ha ritenuto applicabile, per ragioni transitorie, l'art. 7, comma 2, legge n. 1423/1956; ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la revoca ex tunc è rimedio eccezionale subordinato a una "prova nuova" sia nuova sia decisiva. Pur non risolvendo il contrasto giurisprudenziale sulla nozione estensiva vs restrittiva di "prova nuova" (questione rimessa alle Sezioni Unite), la Corte ha concluso che i ricorrenti non hanno dimostrato la rilevanza decisiva delle circostanze addotte: il decreto che aveva revocato la confisca solo per Costruire s.r.l. non incideva sulle restanti statuizioni; le dichiarazioni ex art. 391-bis e i documenti contabili non provavano che le risorse fossero state effettivamente originate dai formali intestatari e non dal proposto con i suoi presunti collegamenti mafiosi. Perciò i ricorsi sono infondati e respinti; non è necessario attendere la decisione delle Sezioni Unite per decidere i ricorsi.
Norme richiamate
legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, art. 7, comma 2
il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato
L'art. 7, comma 2 è applicabile, per effetto della disciplina transitoria, ai procedimenti iniziati prima del d.lgs. n. 159/2011; è strumento eccezionale che consente la revoca ex tunc solo in presenza di "prova nuova" capace di demolire le ragioni originarie della misura.
d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, art. 117 (disposizione transitoria)
le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione
Per i procedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 159/2011 continuano ad applicarsi le norme previgenti (quali l'art. 7 legge 1423/1956).
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 28, comma 1
Richiamato dalla Corte per distinguere gli istituti: il rimando alle forme dell'art. 630 c.p.p. non implica sovrapponibilità automatica fra revisione penale e revoca ex tunc della prevenzione patrimoniale.
legge n. 575 del 1965 (ora d.lgs. n. 159/2011, art. 19, comma 3; richiamato art. 2-bis previgente)
le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto
La norma disciplina l'estensione delle indagini ai familiari/conviventi ma non istituisce di per sé una presunzione iuris tantum di disponibilità dei loro beni a favore del proposto; eventuali presunzioni di intestazione fittizia sono previste invece dall'art. 26 d.lgs. 159/2011 nei casi espressamente tipizzati.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 26
fino a prova contraria si presumono fittizi "i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura..." e "i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura"
L'art. 26 contiene presunzioni specifiche (temporalmente circoscritte) di fittizietà delle intestazioni; tali presunzioni sono applicabili solo nei casi espressamente previsti e non per analogia.
codice di procedura penale, art. 391-bis
Consente raccolta di dichiarazioni di persone informate sui fatti; nella fattispecie le dichiarazioni ex art. 391-bis sono state valutate ma ritenute non sufficienti a dimostrare l'effettiva provenienza lecita delle risorse e la non disponibilità del proposto.
La Corte distingue la nozione di "prove nuove" in tema di revisione (più ampia, includente anche prove non acquisite nel precedente giudizio) dalla nozione applicabile alla revoca ex tunc in materia di prevenzione, evidenziando il contrasto giurisprudenziale tra orientamenti estensivi e restrittivi.
Massime di principio
- La revoca ex tunc della confisca in materia di prevenzione è rimedio eccezionale: occorre provare sia la novità della prova, sia la sua decisività nel mutare radicalmente la valutazione iniziale.
- Per la nozione di "prova nuova" esistono due indirizzi: il maggioritario la limita alle prove sopravvenute o preesistenti ma incolpevolmente scoperte; il minoritario ammette anche elementi preesistenti non dedotti nel procedimento anteriore. Il ricorrente deve comunque argomentare perché la prova nuova non poteva essere dedotta prima (forza maggiore).
- La revoca pronunciata con riferimento a uno specifico bene o società non produce automaticamente effetti sulle altre società o beni: il collegamento causale e la rilevanza specifica della prova devono essere dimostrati per ciascuna misura confiscatoria.
- Le dichiarazioni ex art. 391-bis e i documenti contabili devono essere valutati nel loro valore probatorio concreto: mere affermazioni di titolarità formale non sono sufficienti a superare elementi probatori che indicano provenienza illecita delle risorse.
- Quando il procedimento era già avviato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 159/2011, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti (es. art. 7 legge 1423/1956) per le istanze di revoca ex tunc.
- Se si intende contestare la presunzione di "disponibilità" dei beni dei familiari, è necessario proporre censure specifiche e prove dirette che spieghino come le risorse siano state effettivamente acquisite e gestite dai formali intestatari, non limitandosi a rilevare la titolarità formale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30098/2025 del 02/09/2025
- Sentenza penale · 2 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30099/2025 del 02/09/2025
- Sentenza penale · 2 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30100/2025 del 02/09/2025
- Sentenza penale · 2 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30103/2025 del 02/09/2025
- Sentenza penale · 2 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30104/2025 del 02/09/2025
- Sentenza penale · 2 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30105/2025 del 02/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →