Cassazione Civile, Ordinanza n. 34145/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (passeggero)
La controversia
La controversia nasce dal ritardo di nove giorni nella consegna del bagaglio imbarcato su un volo da Bologna a Tokyo via Mosca. In primo grado la passeggera aveva ottenuto la condanna della compagnia aerea al rimborso delle spese sostenute per acquistare beni di prima necessità e al risarcimento di un danno non patrimoniale qualificato come stress e vacanza rovinata. In appello il Tribunale ha escluso il danno non patrimoniale, ma ha confermato il danno patrimoniale, riducendolo equitativamente. La compagnia aerea ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2729 c.c., sostenendo che il giudice di merito non avrebbe potuto presumere la necessità di acquistare vestiti e beni di prima necessità e avrebbe dovuto invece presumere che tali beni fossero nel bagaglio a mano; 2) violazione dell'art. 1226 c.c., deducendo che la liquidazione equitativa sarebbe stata illegittima perché usata per sopperire alla mancata prova dell'an del danno e non solo della sua quantificazione; 3) censura sulla parziale compensazione delle spese di lite, sostenendo che una parte parzialmente vittoriosa non possa essere condannata neppure parzialmente alle spese e che, semmai, le spese avrebbero dovuto essere compensate integralmente o poste a carico della controparte.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché volto in sostanza a chiedere una rivalutazione del fatto e delle presunzioni, operazione riservata al giudice di merito salvo illogicità manifesta. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, rilevando che la censura non aggrediva la ratio decidendi: il Tribunale aveva ritenuto provato il danno patrimoniale e impossibile documentarne puntualmente l'ammontare, giustificando così la liquidazione equitativa. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che la compensazione parziale delle spese era conforme al principio delle Sezioni Unite secondo cui l'accoglimento solo ridotto di un'unica domanda non integra reciproca soccombenza e può giustificare la compensazione, anche parziale, delle spese. Nessuna spesa è stata liquidata in cassazione per la mancata difesa dell'intimata. È stata inoltre disposta la condanna della ricorrente al pagamento di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le presunzioni semplici sono prova affidata alla valutazione del giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura del fatto salvo che il ragionamento presuntivo sia intrinsecamente illogico o contraddittorio.
La valutazione equitativa è legittima quando il danno sia ritenuto esistente ma non agevolmente quantificabile in modo preciso; non viene qui ammessa una censura che miri a rimettere in discussione l'accertamento di fatto del giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale delle censure di violazione di legge dedotte nei motivi, ma non consente di devolvere in cassazione una nuova valutazione del fatto.
La definizione conforme alla proposta di rigetto comporta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende secondo il regime speciale richiamato dalla Corte.
Norma processuale richiamata per la fissazione della trattazione del ricorso dopo la richiesta della parte.
Fondamento della condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende nel caso di definizione conforme alla proposta di rigetto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Rileva quale base per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La censura di violazione delle norme sulle presunzioni semplici non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale indiziario: in cassazione è sindacabile solo l'illogicità manifesta o la contraddittorietà del ragionamento presuntivo del giudice di merito.
- La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone che il danno sia stato ritenuto sussistente; una volta accertato l'an del pregiudizio e la difficoltà di prova del quantum, la scelta equitativa del giudice di merito non è rinnovabile in sede di legittimità come questione di fatto.
- L'accoglimento solo parziale di una domanda unitaria non determina reciproca soccombenza; in tale ipotesi è compatibile la compensazione totale o parziale delle spese di lite, senza che la parte vittoriosa possa essere automaticamente esclusa da ogni contributo alle spese del processo.
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