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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25578/2026 del 08/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La sentenza riguarda tre imputati condannati per reati in materia di stupefacenti in esito a una decisione della Corte d'appello pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. I ricorsi per cassazione sono stati proposti nell'interesse degli imputati contro tale decisione. Dal testo emerge che i ricorrenti volevano contestare, in sostanza, sia profili già oggetto di concordato in appello sia la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., oltre a doglianze sulla pena e sulla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. La Corte rileva però che, nel concordato in appello, non sono deducibili in cassazione i motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e i vizi della pena che non si traducano in illegalità della stessa; quanto alla pena accessoria, viene osservato che la sostituzione dell'interdizione perpetua con quella temporanea comporta per legge la durata fissa di cinque anni, sicché non è proponibile la censura sulla sua eccessiva durata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che non erano dedotti motivi consentiti contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. In particolare, non potevano essere riproposte doglianze rinunciate in sede di concordato, né poteva essere censurata la mancata verifica ex art. 129 c.p.p., né potevano farsi valere vizi della pena non integranti illegalità. Inoltre, la censura sulla durata della pena accessoria è stata ritenuta infondata/inammissibile perché, una volta sostituita l'interdizione perpetua con quella temporanea, l'art. 29 c.p. fissa la durata in cinque anni. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel giudizio di appello concordato sono deducibili in cassazione solo i motivi consentiti; non possono essere riproposte doglianze rinunciate o censure non rientranti nei limiti del patteggiamento in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile con ricorso per cassazione contro una sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 29 c.p.

    La pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici ha durata fissa di cinque anni; pertanto non sono proponibili censure sulla sua eccessiva durata quando sia stata applicata in tale forma sostitutiva.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una riproposizione di motivi rinunciati o di censure non consentite dall'accordo.
  • La mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non costituisce, di regola, motivo deducibile in cassazione contro una decisione resa a seguito di concordato in appello, se non nei limiti ammessi dal sistema.
  • I vizi della pena sono censurabili in cassazione solo quando la sanzione sia illegale, ossia diversa da quella prevista dalla legge o collocata fuori dai limiti edittali; non basta una mera contestazione della sua misura.
  • Quando l'interdizione perpetua dai pubblici uffici viene sostituita con quella temporanea, la durata è stabilita ex lege in cinque anni e non è sindacabile come eccessiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleReati in materia di lavoro
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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