Cassazione Penale, Ordinanza n. 25584/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti). Il ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 444 c.p.p. e vizio di motivazione, lamentando in sostanza la mancata verifica della insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. prima dell’accoglimento del patteggiamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in tema di patteggiamento, non sia consentito il ricorso per cassazione fondato sulla mancata verifica dell’assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., perché l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, limita l’impugnabilità della sentenza applicativa della pena alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ritenendo sussistente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Richiamato quale base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti impugnata dal ricorrente.
art. 129 c.p.p.
Invocato dal ricorrente per sostenere la mancata verifica delle cause di proscioglimento; la Corte afferma che tale doglianza non è deducibile nei limiti dell’impugnazione della sentenza di patteggiamento.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
È la norma che, secondo la Corte, limita tassativamente l’impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge previste dalla disposizione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Costituisce il fondamento della declaratoria di inammissibilità adottata dalla Corte.
legge 23 giugno 2017 n. 103
È richiamata come fonte introduttiva dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per il criterio della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di prova che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa.
Massime di principio
- Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi di violazione di legge espressamente consentiti dalla disciplina speciale; non è consentito estendere il sindacato alla mancata verifica di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando tale censura non rientri nei limiti tassativi previsti.
- La deduzione di un vizio di motivazione avverso la sentenza di patteggiamento non consente, di per sé, l’accesso al controllo di legittimità se la legge speciale circoscrive l’impugnazione alle sole violazioni di legge.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, la Corte può condannare al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Ai fini della sanzione pecuniaria conseguente all’inammissibilità, occorre escludere che il ricorrente abbia proposto l’impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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