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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25554/2026 del 08/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il soggetto condannato in appello per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata dalla finalità di agevolazione mafiosa ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. avverso la precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Catania. Deduceva errore di fatto: con il primo motivo lamentava l'omessa percezione del contenuto di dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, sostenendo che tali dichiarazioni individuassero un soggetto diverso quale responsabile delle condotte clandestine in carcere e che ciò smentisse il quadro accusatorio fondato su altri collaboratori; con il secondo motivo censurava la pretesa omessa percezione della testimonianza di un teste in tema di destinazione delle comunicazioni di forze dell'ordine relative a ordinanze cautelari, sostenendo che l'imputato non fosse l'unico destinatario di tali informazioni. In sostanza, il ricorso mirava a ottenere la revoca della precedente declaratoria di inammissibilità per asserito errore di fatto nella lettura del materiale probatorio e degli atti richiamati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. Ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, ha osservato che la censura era generica perché non esponeva il contenuto delle dichiarazioni richiamate né le loro ricadute sul compendio probatorio, limitandosi a un rinvio agli allegati; inoltre, la doglianza non si confrontava con la motivazione della precedente sentenza, che aveva valorizzato le dichiarazioni convergenti di cinque collaboratori e ritenuto non necessario riaprire l'istruttoria ai sensi dell'art. 603 c.p.p. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto in realtà a contestare la valutazione della prova, non un errore di fatto percettivo. Conseguentemente, la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    È il rimedio straordinario azionato per dedurre un errore di fatto della sentenza di cassazione; il ricorso è scrutinabile solo nei limiti propri di tale istituto.

  • art. 603 c.p.p.

    La riapertura dell'istruttoria dibattimentale richiede specifici presupposti; nel caso di specie la Corte ha ritenuto non necessario assumere la nuova prova perché non idonea a scalfire il compendio probatorio già acquisito.

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Richiamato come base normativa del ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza di cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. non può essere utilizzato per riproporre contestazioni di merito o per sollecitare una nuova valutazione della prova.
  • La deduzione di errore di fatto deve indicare in modo specifico il contenuto dell'atto o della prova asseritamente non percepito e la concreta incidenza dell'errore sulla decisione; il rinvio per relationem ad allegati o documenti non basta.
  • La censura è inammissibile quando è generica o quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La mancata assunzione di una nuova prova può rilevare solo se si dimostra, in modo puntuale, che essa avrebbe potuto incidere sul compendio probatorio; in assenza di tale specificazione, la doglianza è destinata al rigetto o all'inammissibilità.
  • La presenza di plurime fonti dichiarative convergenti a carico dell'imputato può legittimare il diniego di riapertura dell'istruttoria, se la nuova prova prospettata non appare idonea a scalfire il quadro probatorio già consolidato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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