Cassazione Penale, Ordinanza n. 25561/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Con sentenza del 23 marzo 2026 il Tribunale di Bari ha applicato all'imputato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizi di motivazione, lamentando che la sentenza non avesse adeguatamente esposto le ragioni dell'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. La Corte ha però rilevato che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il ricorso, fondato in sostanza su censure motivazionali, non rientrava tra essi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze dedotte non erano tra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Avendo l'imputato impugnato una sentenza di applicazione pena su richiesta, il sindacato di legittimità era limitato ai soli profili dell'espressione della volontà dell'imputato, del difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, dell'erronea qualificazione giuridica del fatto e dell'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) quale provvedimento impugnato
stabilisce l'elenco tassativo dei soli motivi per cui è ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento
invocato dal ricorrente per sostenere l'omessa verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento immediato
consente, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
norma incriminatrice del reato oggetto della sentenza di patteggiamento
ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., limitando i motivi di ricorso avverso il patteggiamento
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi espressamente e tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., senza possibilità di far valere censure estranee a tale catalogo.
- Le doglianze che, pur formalmente qualificate come violazione di legge, si risolvono in contestazioni della motivazione sono inammissibili quando la legge limita il sindacato di legittimità a specifici profili tipizzati.
- Nel giudizio di cassazione avverso il patteggiamento non è deducibile, fuori dai casi consentiti, la mancata o insufficiente motivazione sulla verifica dei presupposti di cui all'art. 129 c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
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