Cassazione Penale, Ordinanza n. 25572/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando: a) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermata responsabilità penale per i reati ascritti; b) inadeguata motivazione anche sulla quantificazione della pena; c) insufficiente assolvimento dell'obbligo motivazionale con riferimento all'art. 129 c.p.p., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto verificare la sussistenza di cause di proscioglimento.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché le doglianze investono profili non deducibili contro una sentenza di patteggiamento. Richiama l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che limita il ricorso per cassazione alle sole questioni attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e decisione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Esclude quindi la censurabilità dei vizi motivazionali sulla responsabilità e dell'asserita omissione di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., osservando che la richiesta di pena concordata comporta rinuncia a contestare le premesse fattuali dell'accusa. Conseguentemente condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indica il rito speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto al quale opera la limitazione dei motivi di ricorso prevista dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e decisione, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
la Corte esclude che, contro il patteggiamento, sia deducibile l'omessa o insufficiente valutazione delle condizioni per il proscioglimento immediato, poiché l'imputato ha rinunciato a contestare il fatto con l'accesso al rito.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente e tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
- Con l'accesso al patteggiamento l'imputato rinuncia a contestare le premesse fattuali della responsabilità, sicché non può dolersi in cassazione di vizi motivazionali sulla colpevolezza o dell'omessa valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo i limiti di legge.
- La doglianza sulla quantificazione della pena è deducibile solo se si traduce in denuncia di illegalità della pena o di difformità rispetto al patto processuale; non è invece consentito un sindacato di merito sulla misura concordata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25513/2026 del 08/07/2026
- ordinanza_penale · 8 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25554/2026 del 08/07/2026
- ordinanza_penale · 8 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25561/2026 del 08/07/2026
- ordinanza_penale · 8 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25578/2026 del 08/07/2026
- ordinanza_penale · 8 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25584/2026 del 08/07/2026
- ordinanza_penale · 7 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25391/2026 del 07/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →