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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31169/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per finanziamento illegale di partiti (art. 7, commi 2 e 3, legge n. 195/1974) in relazione a un finanziamento di 40.000 euro erogato da Esselunga S.p.A. all'associazione "Più Voci". Il ricorrente deduceva, tra l'altro, incompetenza territoriale del Tribunale di Milano (sostenendo che il fatto si sarebbe consumato con l'accredito bancario a Seriate, nel circondario di Bergamo), vizio di motivazione e travisamento della prova circa l'esistenza dell'accordo finalizzato a finanziare la "Lega Nord", inesistenza del dolo e illegittima qualificazione della natura del soggetto percettore come "articolazione politico-organizzativa" del partito. Inoltre contestava la valutazione della rilevanza dell'iscrizione a bilancio e la corretta individuazione del momento consumativo del reato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo (competenza territoriale) e perciò ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Milano. Ha affermato il principio secondo cui, quando il finanziamento è formalmente erogato a un soggetto che in realtà è uno schermo del partito, il reato si perfeziona nel momento e nel luogo in cui il finanziamento viene ricevuto da quel soggetto (accredito bancario). Applicando il principio al caso, il Collegio ha individuato il luogo del reato nel punto di accredito a Seriate (circondario del Tribunale di Bergamo), ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Milano e la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano e ha trasmesso gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bergamo per le determinazioni del caso. Il Collegio ha precisato che, alla data della decisione, il reato non era estinto per prescrizione e ha indicato il termine stimato di estinzione (5 giugno 2024) tenendo conto delle sospensioni processuali.

Norme richiamate

  • art. 7, legge 2 maggio 1974, n. 195

    "i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, [...] in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge"; "chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero [...] senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge"

    La norma punisce la corresponsione/recezione di contributi vietati o non deliberati/iscritti in bilancio; la Corte interpreta il precetto in senso da porre l'accento sulla trasparenza/ostensione del finanziamento e considera il momento consumativo la corresponsione/recezione effettiva delle somme, anche quando l'erogazione sia camuffata tramite soggetti schermo.

  • art. 12, dl. 28 dicembre 2013, n. 149, conv. dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 (commi 7, 8 e 12)

    Queste disposizioni stabiliscono limiti quantitativi e vincoli formali per le erogazioni liberali ai partiti con finalità di tracciabilità e trasparenza; la Corte le utilizza per confermare che l'obiettivo legislativo è la pubblicità/ostensione dei finanziamenti e che le triangolazioni elusive violano il divieto.

  • art. 9, comma 1, codice di procedura penale

    Norma richiamata per individuare il luogo del reato ai fini della competenza territoriale: luogo della consumazione rilevante per designare il tribunale competente.

  • art. 521, codice di procedura penale

    Norma richiamata in sede di motivo di ricorso (contestazione di divergenza tra fatto contestato e fatto giudicato); non è stato tuttavia deciso nel merito perché il Collegio ha accolto il motivo sulla incompetenza territoriale.

Massime di principio

  • Il reato di finanziamento illecito ai partiti (art. 7 l. n. 195/1974) si perfeziona al momento e nel luogo in cui il finanziamento viene effettivamente ricevuto dal soggetto percettore, anche se l'erogazione è formalmente intestata a un soggetto intermedio.
  • La mera iscrizione della liberalità in bilancio o una deliberazione societaria non eliminano l'illiceità se il beneficiario effettivo è il partito e il soggetto apparente è soltanto uno schermo: la trasparenza sostanziale prevale sulla forma contabile.
  • In caso di triangolazioni o erogazioni indirette occorre verificare la reale disponibilità delle somme da parte del partito (o del suo schermo): la ricostruzione fattuale sul controllo/controllabilità del percettore è decisiva.
  • Per questioni di competenza territoriale, contare il luogo di accredito/recezione dei fondi e non il luogo di redazione o approvazione del bilancio: agire tempestivamente con eccezione di incompetenza quando il luogo di ricezione è diverso.
  • In situazioni analoghe è strategico acquisire e documentare l'iter bancario (data e luogo dell'accredito), le delibere societarie e gli assetti proprietari/di controllo delle società intermedie per dimostrare o confutare l'esistenza di un "schermo".
  • La valutazione dell'elemento soggettivo (dolo) richiede prova che il percettore fosse consapevole dell'assenza di deliberazione o dell'omessa iscrizione a bilancio; la conoscenza della ricevuta e dell'accredito non è di per sé sufficiente a provare la consapevolezza dell'illiceità se esistono atti societari formali.

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