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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15177/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva l'assenza di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla conferma delle statuizioni civili e contestava l'inosservanza o errata applicazione delle norme civili rilevanti. Sostenne inoltre che il Tribunale civile di Modena, con sentenza n. 1626/2016, aveva già condannato Bianchini e l'assicurazione al risarcimento e che la provvisionale era stata integralmente corrisposta dall'assicurazione, per cui non sussisterebbe debito a favore delle parti civili a titolo di provvisionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice di appello, chiamato a decidere sugli effetti civili contestualmente alla dichiarazione di prescrizione, abbia assolto l'obbligo motivazionale motivando la conferma delle statuizioni civili con il necessario richiamo alla loro rispondenza ai fatti e al diritto. Ha inoltre censurato la doglianza come generica e aspecifica, osservando l'assenza di documentazione probante circa la pronuncia di condanna civile e l'eventuale pagamento da parte dell'assicurazione. Infine ha affermato l'inammissibilità del controllo in Cassazione sulle provvisionali, essendo esse decisioni discrezionali e non definitive. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 9-ter, comma 2

    Norma del codice della strada relativa a reati commessi con violazioni della disciplina della circolazione stradale; alla base della condanna per il reato che ha causato la morte delle vittime.

  • codice di procedura penale, art. 578

    Regola la decisione della Corte d'appello quando è proposta impugnazione limitata agli effetti civili; impone al giudice di pronunciarsi sulle statuizioni civili anche se dichiara estinto il reato, con obbligo motivazionale adeguato.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Consente alla Corte di Cassazione, quando dichiara il ricorso inammissibile, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a determinare somme da versare alla Cassa delle ammende; usato qui per la condanna a Euro 3000,00.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 2, 17.10.2019, n. 44859

    Principio secondo cui la statuizione sulla concessione e quantificazione di una provvisionale in sede penale è decisione discrezionale e delibativa, non necessariamente motivata, e in generale non impugnabile in Cassazione perché non definitiva e soggetta alla successiva liquidazione completa del danno.

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello dichiara estinto il reato per prescrizione deve comunque decidere sugli effetti civili: la motivazione può essere sintetica purché chiarisca la rispondenza delle statuizioni civili ai fatti e al diritto (art. 578 c.p.p.).
  • Per contestare in Cassazione le statuizioni civili pronunciate in sede penale è necessario un ricorso specifico, dettagliato e corredato di prove documentali (ad es. copia della sentenza civile esecutiva e prova dell'avvenuto pagamento); censure generiche o aspecifiche sono inammissibili.
  • Le provvisionali riconosciute in sede penale hanno natura discrezionale e non sempre sono sindacabili in Cassazione: la loro effettiva rilevanza e contestabilità si verifica nel contesto della definitiva liquidazione civile.
  • La dichiarazione di prescrizione estingue la responsabilità penale ma non elimina automaticamente le conseguenze civili: le richieste risarcitorie e le statuizioni civili possono sopravvivere e devono essere trattate separatamente.
  • Chi intende far valere che una provvisionale è già stata soddisfatta deve produrre in giudizio la documentazione probatoria (sentenza civile, ricevute di pagamento, transazioni) al fine di ottenere la revoca o la rideterminazione delle somme disposte in sede penale.

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