Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32883/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva riconosciuto responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale. I motivi dedotti: (1) violazione di legge e vizi di tipo fattuale e valutativo perché il capo di imputazione contestava la distrazione del "magazzino e delle rimanenze" per un valore di circa €100.000,00, mentre la Corte di merito aveva individuato l'attivo in "immobilizzazioni materiali" per €88.039,14 (beni durevoli ammortizzati), senza chiarire se il valore fosse al costo storico o al netto degli ammortamenti e senza spiegare la discrepanza con i bilanci che non riportavano rimanenze; inoltre i veicoli contestati potevano essere stati acquistati da terzi; (2) vizio di motivazione in relazione alla bancarotta documentale: la contestazione riguardava omissione e mancata consegna di scritture contabili (non occultamento/distruzione), per le quali è richiesto il dolo specifico; invece le scritture dal 2010 risultavano depositate (registri IVA, libro giornale), mancavano il libro inventari e il registro dei beni ammortizzabili e tutte le scritture dal 2005 al 2009; la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente motivato in che modo tali omissioni fossero funzionali a recare pregiudizio ai creditori o ad ottenere un ingiusto profitto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la motivazione della Corte di Appello in ordine alla mancata distinzione e spiegazione tra "rimanenze di magazzino" e "immobilizzazioni materiali" (valutazione del valore, costo storico vs. valore netto dopo ammortamento, assenza di chiarimenti circa la provenienza della cifra contestata). Sulla bancarotta documentale la Cassazione ha rilevato incoerenze: la Corte di merito ha ritenuto sussistente il dolo specifico nonostante riconoscesse la presenza di scritture per gli anni 2010-2013 (salvo alcune assenze) e l'omissione totale per gli anni precedenti, senza spiegare da quale annualità e con quale incisività l'omissione fosse funzionale alle inadempienze o alla dissimulazione. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per un nuovo giudizio in cui dovranno essere chiariti, secondo i principi esposti, la precisa vicenda distrattiva e la concreta tipologia e funzionalità della condotta di bancarotta documentale.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata nella deduzione di violazione di legge riguardante motivazione e impugnazione; richiamata quale parametro formale di valutazione del ricorso.

  • art. 606, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.

    Previsioni che individuano i motivi di ricorso per cassazione: lett. b) (violazione di legge) e lett. e) (vizio di motivazione). Sono gli articoli attraverso cui sono state prospettate le deduzioni del ricorrente.

  • art. 2214 cod. civ.

    Individuazione delle scritture contabili obbligatorie: libro giornale e libro degli inventari sono obbligatori; il comma 2 stabilisce l'obbligo di altre scritture in relazione alle dimensioni e alla natura dell'impresa. Qui è stato usato per valutare quali scritture mancassero e la loro rilevanza in relazione al reato di bancarotta documentale.

  • art. 2424 cod. civ.

    Collocazione delle immobilizzazioni nella sezione dello stato patrimoniale (attivo non corrente): norma contabil-contabile utilizzata dalla Corte per distinguere immobilizzazioni da rimanenze.

  • art. 2426 cod. civ.

    Criterio di base per la valutazione delle immobilizzazioni: iscrizione al costo diminuito del relativo ammortamento e con limite del valore recuperabile con l'uso; richiamato per sollevare dubbi sul fatto che la Corte d'appello non abbia spiegato se il valore contestato fosse al netto degli ammortamenti.

  • normativa sulla bancarotta fraudolenta documentale (legge fallimentare/penale)

    "...in tutto o in parte...."

    Citazione interpretativa secondo cui l'omissione delle scritture può riguardare le scritture "in tutto o in parte", consentendo così che l'omissione sia anche parziale (sia cronologicamente che per oggetto). La sentenza sottolinea che, pur essendo possibile l'omissione parziale, occorre che il giudice individui la specifica funzionalità dell'omissione rispetto al fine di arrecare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto.

  • art. 220 e art. 217 legge fallimentare (richiamati nella motivazione)

    Citazioni richiamate a titolo comparativo: l'omessa consegna o la tenuta irregolare delle scritture possono integrare diverse fattispecie (art.220, art.217 L.F.), ma occorre precisare quale fattispecie si intende contestare e la correlazione tra condotta e dolo specifico.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra "rimanenze di magazzino" (attivo circolante, beni destinati alla vendita) e "immobilizzazioni materiali" (beni durevoli, ammortizzabili). Le valutazioni devono indicare se i valori sono al costo storico o al netto degli ammortamenti.
  • In contestazioni di distrazione patrimoniale il giudice deve motivare in modo specifico quali beni sono stati sottratti, come è stato determinato il loro valore e perché tali beni rientrano nella nozione contestata (rimanenze vs immobilizzazioni).
  • Nelle ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale occorre chiarire quali scritture sono state omesse, per quali annualità e in che misura tale omissione sia stata funzionale a recare pregiudizio ai creditori o a procurare un ingiusto profitto: non basta indicare genericamente la mancanza di documenti.
  • La omissione delle scritture può essere «in tutto o in parte»; pertanto anche omissioni parziali possono integrare il reato, ma il collegamento causale-teleologico tra omissione e vantaggio indebito o danno ai creditori deve emergere chiaramente nella motivazione.
  • Se alcune scritture risultano depositate per anni successivi ma mancano annualità precedenti, il giudice deve spiegare perché le scritture disponibili siano insufficienti a ricostruire la gestione e come le lacune abbiano effettivamente inciso sulla rappresentazione patrimoniale.
  • In sede di impugnazione è efficace rilevare e documentare le discrepanze valutative (es. costi storici vs. valore contabile netto, date di acquisto/immatricolazione dei beni) e chiedere al giudice di merito chiarimenti puntuali; la Cassazione può annullare e rinviare per carenza motivazionale.
  • La prova del dolo specifico nella bancarotta documentale richiede l'indicazione di circostanze concrete (es. operazioni distrattive, impossibilità per i creditori di conoscere il patrimonio a causa dell'omissione, comportamento sistematico volto a occultare passività) e non può essere desunta solo dalla mancata tenuta formale dei libri.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.