Cassazione Penale, Sentenza n. 36882/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma del 04/06/2025 chiedendo: (a) la revoca dell'esecutività della sentenza n. 3006/2024 (Tribunale di Roma, 7/3/2024, irrevocabile 9/4/2024) che lo condannò a 6 mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 385 c.p., sostenendo di non aver avuto conoscenza della celebrazione del processo (era detenuto dall'agosto 2023), di non aver ricevuto la notifica del decreto di rinvio a giudizio e di non essere stato informato della designazione del difensore d'ufficio dopo la rinuncia del difensore di fiducia; (b) il riconoscimento della continuazione tra diverse sentenze pregresse: 1) fatti del 2/1/2018 (ricettazione e reati in materia di armi, sentenza 17/7/2018) e il reato del 11/9/2019 (evasione) oggetto della sentenza 7/3/2024; 2) fatti del 13/6/2016 (resistenza a pubblico ufficiale, sentenza 10/12/2017) e fatti del 31/7/2020 e 22/8/2020 (resistenza, sentenza 9/2/2023). Lamentava violazioni degli artt. 420-bis e 420-ter c.p.p. in relazione alla dichiarazione di assenza e nullità della sentenza, e violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. quanto al mancato riconoscimento della continuazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Quanto alla revoca dell'esecutività, ha ritenuto che le doglianze concernenti nullità del giudizio di cognizione (omessa notifica, legittimo impedimento per detenzione) non potessero essere dedotte mediante incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 c.p.p., con richiamo alle Sezioni Unite (Sez. U, n. 15498/2020), e ha indicato che la via competente per far valere un'incolpevole mancata conoscenza è la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. Quanto alla continuazione, la Corte ha condiviso la motivazione del giudice di merito che ha rilevato eterogeneità delle condotte, ampia distanza temporale tra i fatti e carattere estemporaneo di alcune condotte, escludendo una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina le forme di citazione dell'imputato nei casi previsti e le notifiche; la Corte ha considerato rilevante la doglianza ma ha ritenuto inammissibile sollevare tali nullità tramite incidente di esecuzione.
Prevede conseguenze per l'assenza non giustificata dell'imputato; la Corte ha richiamato la normativa ma ha escluso che le presunte violazioni possano essere rilevate in sede di incidente di esecuzione una volta intervenuto il giudicato.
Regola l'incidente di esecuzione: la Corte ha affermato che le nullità assolute insanabili del giudizio di cognizione non possono essere dedotte mediante incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato.
Consente la rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo; la Corte ha indicato questa strada come quella idonea per chiassegni che l'assenza di notifica abbia determinato l'irrevocabilità ingiusta della sentenza.
Norma sulla continuazione tra reati: la Corte ha richiamato il principio secondo cui la continuazione è riconosciuta quando le condotte risultano frutto di un progetto unitario ideativo sin dall'origine; nel caso concreto la distanza temporale e l'eterogeneità escludevano tale progetto unitario.
Regola la competenza del giudice dell'esecuzione per questioni relative al trattamento della pena e al cumulo/continuazione; la Corte ha ritenuto che, pur essendo materia del giudice dell'esecuzione, la valutazione sulla continuazione era correttamente motivata e non viziata.
Norma relativa al reato per cui il ricorrente è stato condannato (evasione); la condanna è divenuta irrevocabile e la revoca dell'esecutività è stata negata.
Massime di principio
- Le nullità assolute del giudizio di cognizione (es. omessa notifica dell'imputato) non possono essere sanate o dedotte mediante incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. dopo il passaggio in giudicato; per l'incolpevole mancata conoscenza va valutata la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.
- La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio pongono in capo all'imputato l'onere di attivarsi per conoscere lo stato del procedimento; la sopravvenuta detenzione non giustifica automaticamente l'assenza se non sono state comunicate variazioni del domicilio o altri elementi idonei a interrompere la notifica.
- Per il riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p. è necessario che le diverse condotte risultino riconducibili a un progetto delittuoso unitario sin dal momento ideativo nelle sue linee essenziali; rilevano la natura delle condotte, l'eterogeneità e la distanza temporale tra i fatti.
- Le questioni di merito relative alla qualificazione delle condotte come 'continuazione' richiedono una motivazione puntuale e sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità; decisioni che motivano l'eterogeneità o l'arco temporale dilatato sono difficilmente ribaltabili.
- Chi ritiene di non essere stato informato della celebrazione del processo deve valutare tempestivamente gli strumenti idonei (es. rescissione del giudicato) e non confondere tali rimedi con l'incidente di esecuzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36680/2025 del 12/11/2025
- Sentenza penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36681/2025 del 12/11/2025
- Sentenza penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36683/2025 del 12/11/2025
- Sentenza penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36684/2025 del 12/11/2025
- Sentenza penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36687/2025 del 12/11/2025
- Sentenza penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36688/2025 del 12/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →