Cassazione Civile, Ordinanza n. 39761/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non decide il merito del ricorso e, rilevata l'opportunità di una trattazione unitaria con altri ricorsi pendenti tra le stesse parti e aventi identico oggetto, rinvia il ricorso a nuovo ruolo affinché sia trattato in udienza pubblica insieme ai ricorsi nn. 3370/2020, 4670/2020 e 7785/2020. Si tratta quindi di ordinanza interlocutoria senza definizione definitiva dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un professionista otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della società distributrice di energia elettrica per il pagamento di € 2.242,02 a titolo di compenso per l'attività professionale svolta in suo favore. La società proponeva opposizione al decreto ingiuntivo; il Giudice di Pace dichiarava inammissibile l'opposizione ritenendo non applicabile, davanti al Giudice di Pace, il rito speciale di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011. La società proponeva appello, ma il Tribunale lo dichiarava inammissibile. In cassazione la ricorrente deduceva, con unico motivo, la questione dell'applicabilità del rito speciale di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 ai giudizi di liquidazione dei compensi del difensore trattati dal Giudice di Pace, questione ritenuta dalla Corte di rilievo nomofilattico e priva di specifici precedenti della Corte di cassazione.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011
È la disposizione la cui applicabilità ai giudizi per la liquidazione dei compensi del difensore davanti al Giudice di Pace è posta come questione centrale e di rilievo nomofilattico.
Il relatore aveva formulato proposta di inammissibilità del ricorso ai sensi di questa norma, ma il Collegio ha ritenuto di disporre il rinvio a nuovo ruolo per udienza pubblica.
Massime di principio
- Quando la Corte ravvisa una questione di rilevanza nomofilattica e la presenza di ricorsi identici pendenti tra le stesse parti, può disporre il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione unitaria in pubblica udienza, senza pronunciare una decisione definitiva sul ricorso.
- L'ordinanza interlocutoria non definisce il merito della controversia, ma serve a coordinare la trattazione di più giudizi con identico oggetto per assicurare uniformità di decisione.
- La sola prospettazione di un vizio attinente all'applicazione del rito speciale non conduce, in questa fase, a una pronuncia di accoglimento o rigetto, quando il Collegio ritenga opportuno approfondire la questione in udienza pubblica.
- In presenza di opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali, la corretta individuazione del rito applicabile può assumere rilievo decisivo sul piano processuale e richiedere un intervento chiarificatore della Corte.
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