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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35440/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 27/03/2023 che ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del 14/02/2023 di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari. Con un unico motivo si deduce il vizio ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. e il travisamento della prova: si sostiene che le esigenze cautelari siano venute meno in quanto il giudicato di primo grado ha limitato temporalmente le condotte per cui è intervenuta la condanna (febbraio 2017 - luglio 2018) e ha assolto il ricorrente per altri capi; si contesta che il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente parlato di organizzazione "transnazionale" e di "false esportazioni", di ruolo centrale del ricorrente e di "ingenti quantitativi" di alcool, mentre la difesa sostiene che il ruolo sia stato meramente partecipativo e che le quantità siano limitate (circa 10.000 litri). Viene inoltre contestata la motivazione circa la perdurante inserzione del ricorrente nel traffico illecito e si afferma che il "fatto nuovo" costituito dal dispositivo della sentenza non è stato considerato.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e ne dispone l'inammissibilità. Motivi principali: il "fatto nuovo" invocato (il dispositivo della sentenza di primo grado) è intervenuto durante il giudizio ex art. 310 c.p.p. ma non è stato dedotto né nell'istanza di revoca né nell'appello, essendo stato prodotto solo in sede di memoria all'udienza del riesame; non può essere introdotto per la prima volta in Cassazione. Inoltre il dispositivo di condanna, da solo, non elimina automaticamente la valutazione delle esigenze cautelari che devono basarsi sulle prove assunte in dibattimento. La Corte ritiene congrua e logica la valutazione del Tribunale del riesame: la qualificazione di attività "transnazionale" è fondata sulla concreta attività fraudolenta svolta in vari Paesi UE; la qualificazione del ruolo come "partecipe" non esclude che lo stesso abbia avuto un ruolo centrale operativo; le quantità e l'accisa evasa non sono ritenute esigue; rileva altresì che la condanna per il reato associativo abbraccia un arco temporale a partire dal 2013, quindi compatibile con la valutazione di radicamento criminale. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8

    La trattazione del ricorso è avvenuta ai sensi della norma emergenziale citata; indica la procedura seguita per la trattazione del ricorso.

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. e)

    La censura in Cassazione era fondata su vizio di motivazione/travisamento della prova; la Corte ritiene la doglianza infondata e la ricostruzione difensiva non superativa della motivazione di merito.

  • cod. proc. pen., art. 310

    I "fatti nuovi" intervenuti nel corso del giudizio ex art. 310 c.p.p. devono essere dedotti tempestivamente: elementi prodotti per la prima volta in sede di memoria al riesame non possono essere ritenuti novità utilmente invocabili in Cassazione se non sono stati posti in precedenza.

  • cod. proc. pen., artt. 273, 274, 275, 292

    Gli artt. richiamati forniscono i parametri per valutare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari; la decisione sulle misure cautelari è prognostica e deve riferirsi alla posizione del singolo imputato.

  • cod. pen., art. 61-bis

    La circostanza aggravante "transnazionalità" non è necessaria perchè la qualificazione "transnazionale" può emergere dalla concreta attività svolta in più Paesi; la Corte conferma che la denominazione segue la realtà dei fatti più che l'espressa contestazione formale.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8

    Le false esportazioni sono formalmente sanzionate dalla disposizione citata; la Corte ritiene che la fattispecie materiale di false esportazioni possa essere rilevante anche se la specifica contestazione non è stata formalmente qualificata nello stesso modo nel processo di merito.

  • cod. proc. pen., art. 299

    La valutazione dei profili recessivi (es. incensuratezza) rientra nella ponderazione complessiva ai fini dell'art. 299 c.p.p.; l'elemento recessivo non è obbligatoriamente decisivo se contrapposto ad altri indici (es. entità della pena, periodo temporale, modalità).

  • cod. proc. pen., art. 616

    Prevede la condanna alle spese e la somma in favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato tale sanzione quantificando in euro 3.000,00.

  • cod. pen., art. 416

    La fattispecie di associazione per delinquere è stata applicata in sentenza: la Corte osserva che la durata e la partecipazione al reato associativo (anche a partire dal 2013) giustificano la valutazione di radicamento e riprova della pericolosità.

Massime di principio

  • Un "fatto nuovo" che incide sulla posizione cautelare deve essere dedotto tempestivamente (nell'istanza di revoca o nell'appello); produrlo tardivamente davanti al giudice del riesame o in Cassazione rischia di renderlo inammissibile.
  • Il dispositivo della sentenza di condanna/assoluzione non elimina automaticamente la valutazione delle esigenze cautelari: il giudizio cautelare si fonda sulle prove assunte in dibattimento e su una prognosi sulla pericolosità dell'indagato.
  • La valutazione delle esigenze cautelari è individuale: non è necessario comparare la posizione cautelare del singolo con quella dei coimputati né giustificare le misure sulla base della diversa sorte di altri soggetti.
  • La qualificazione "transnazionale" o la rilevanza di false esportazioni può essere riconosciuta sulla base della concreta attività materiale svolta in più Stati, anche se la specifica aggravante non è stata formalmente contestata in primo grado.
  • L'incensuratezza costituisce un elemento recessivo ma può essere superata da elementi indiziari forti quali durata, modalità, organizzazione e entità delle condotte; la mera limitazione temporale delle condotte non è automaticamente decisiva per ritenere venute meno le esigenze cautelari.
  • La quantità o l'entità del danno (es. accisa evasa) è elemento concreto per valutare la non esiguità del fatto; valutazioni numeriche apparentemente "modeste" possono comunque integrare profili di rilevanza cautelare se il quadro indiziario lo giustifica.

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