Cassazione Penale, Ordinanza n. 35984/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi mantenuto ferma la decisione di merito che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto in concorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per un furto aggravato dal concorso di persone, con pena di un anno di reclusione ed euro 200 di multa. Il ricorso per cassazione articolava quattro censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, c.p.p., per asserita erronea valutazione della prova indiziaria; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, per illogicità nella ricostruzione della dinamica del furto; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 4) violazione di legge in punto di determinazione della pena. La Corte ha ritenuto i primi due motivi una mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese nei meriti, finalizzate a sollecitare una nuova valutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità; ha giudicato infondato il terzo motivo, valorizzando la motivazione fondata sui numerosi precedenti penali dell'imputato; ha ritenuto infondato anche il quarto, osservando che la pena era stata commisurata secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e che non vi era arbitrio o illogicità.
Norme richiamate
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in combinazione con il furto contestato
norma incriminatrice del furto oggetto della condanna confermata
criterio di valutazione della prova indiziaria, che richiede gravità, precisione e concordanza degli indizi
criteri per la commisurazione della pena e per la valutazione delle attenuanti generiche
base per la condanna del ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio quando la Corte di merito abbia dato una motivazione logica e non manifestamente illogica sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi.
- Per la tenuta della prova indiziaria è sufficiente che il giudice espliciti gli elementi ritenuti significativi, anche se desumibili da dati eterogenei e convergenti, purché la loro lettura complessiva soddisfi i requisiti dell'art. 192, comma 2, c.p.p.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato facendo riferimento anche a un solo elemento ritenuto decisivo, come la negativa personalità dell'imputato desunta dai precedenti penali, senza necessità di confutare analiticamente ogni dato favorevole allegato dalla difesa.
- Ai fini della commisurazione della pena è sufficiente una motivazione, anche sintetica, che indichi i criteri dell'art. 133 c.p. ritenuti rilevanti; il sindacato di cassazione è limitato ai casi di mero arbitrio o illogicità manifesta.
- La presenza di una condotta preordinata e di plurimi precedenti penali può legittimare il discostamento dal minimo edittale e il diniego delle attenuanti generiche.
Come è indicizzato
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