Cassazione Penale, Sentenza n. 47676/2023 del 28/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per saltum dell'ordinanza del 06/06/2023 che aveva disposto la custodia in carcere per reati di traffico di stupefacenti (cocaina e hashish). Il ricorrente denunciava: nullità dell'ordinanza per omessa indicazione degli elementi indizianti riguardo all'identificazione degli user id SkyECC attribuiti al medesimo; carenza di motivazione sui criteri identificativi degli indagati; violazione del diritto di difesa per mancata ostensione e allegazione delle annotazioni di polizia giudiziaria (in particolare l'annotazione del 9/02/2022); difetto di autonoma valutazione degli indizi da parte del giudice della cautela; rilievo che il provvedimento avrebbe fatto un mero richiamo ai contenuti investigativi senza fornire adeguata analisi individualizzata dei messaggi imputati al ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso per saltum sia ammesso solo per violazione di legge e, con riferimento alla motivazione, solo per vizi relativi ai requisiti minimi di esistenza e completezza. Ha ritenuto legittimo il rinvio (motivazione "per relationem") all'annotazione di polizia giudiziaria poiché sussistono i requisiti: atto di riferimento legittimo e congruo, il giudice ha dimostrato di aver preso conoscenza sostanziale del contenuto e l'annotazione era nota alla difesa; il GIP ha valutato la genesi dell'indagine, l'attività congiunta nazionale ed europea (accesso ai server SkyECC tramite Europol) e l'incrocio degli esiti captativi con dati documentali, ritenendoli affidabili per l'attribuzione della utenza criptata al ricorrente. Le censure difensive sono state considerate generiche e non adeguatamente specificate per inficiare la motivazione del provvedimento. Quanto alle questioni relative all'interrogatorio di garanzia e alla ostensione degli atti, la Corte ha richiamato l'improcedibilità di farne oggetto del ricorso per saltum e indicato i rimedi ordinari (GIP/Tribunale della libertà). Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; disposizione degli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.; d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 1 e 1-bis
Norme sostanziali richiamate per la configurazione dei reati di traffico di stupefacenti (cocaina e hashish) che giustificavano la misura cautelare applicata.
Il ricorso per cassazione per motivi per saltum è ammesso solo per violazione di legge; con riguardo alla motivazione, è sindacabile solo il mancato rispetto dei requisiti minimi di esistenza e completezza.
Imposta al giudice della cautela l'obbligo di autonoma esplicitazione della valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza; tale obbligo è rispettato anche tramite richiamo a elementi di indagine se il giudice trae da essi le proprie valutazioni.
Norma che disciplina l'interrogatorio di garanzia; la Corte rileva che eventuali contestazioni sull'interrogatorio non sono rimediate tramite ricorso per saltum in cassazione.
Indica il rimedio del tribunale della libertà per questioni successive all'adozione della misura cautelare; la Corte ricorda che questioni successive devono essere discusse nelle sedi previste.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per saltum in Cassazione contro un'ordinanza cautelare è ammesso solo per violazione di legge: le questioni probatorie e lo sviluppo logico-giuridico della motivazione sono da trattare nei gradi di merito (riesame, tribunale della libertà).
- La motivazione "per relationem" è legittima se l'atto richiamato è un legittimo atto del procedimento, la sua motivazione sia congrua e il giudice dimostri di averne preso conoscenza sostanziale; l'atto richiamato deve essere noto o almeno agevolmente conoscibile dall'interessato.
- La difesa che adisce la Cassazione con ricorso per saltum deve specificare puntualmente e con elementi concreti le ragioni per cui il rinvio a documenti investigativi sarebbe inidoneo a giustificare la decisione: censure generiche vengono rigettate.
- L'attribuzione di utenze criptate può essere ritenuta valida se fondata su indagini sinergiche (coordinamento nazionale e internazionale, accesso ai server, riscontri captativi e dati documentali incrociati); l'affidabilità di tali riscontri può giustificare la misura cautelare se adeguatamente richiamata nel provvedimento.
- Questioni relative alla validità di atti successivi alla misura cautelare (es. regolarità dell'interrogatorio di garanzia, ostensione di atti) non sono sindacabili con il ricorso per saltum e devono essere proposte nei rimedi previsti (GIP, tribunale della libertà).
- L'accoglimento di un ricorso per cassazione per motivi per saltum è soggetto anche a condanne per spese e somme a titolo di ammenda quando il ricorso sia dichiarato inammissibile.
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