Cassazione Civile, Ordinanza n. 02263/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione allo stato passivo, in una liquidazione controllata, di una società agricola che rivendicava un credito chirografario determinato anche mediante compensazione tra reciproci controcrediti e, inoltre, un indennizzo previsto dal Codice della crisi. Il liquidatore aveva contestato sia la compensazione sia parte dell’indennizzo; la creditrice aveva quindi proposto reclamo contro lo stato passivo, ma il Tribunale lo aveva dichiarato inammissibile perché presentato entro trenta giorni ex art. 207 CCII invece che entro otto giorni ex art. 133 CCII. In cassazione la società deduceva un unico motivo, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 133 CCII, dell’art. 152 c.p.c. e dell’art. 12 preleggi, sostenendo che il termine non fosse perentorio e che, comunque, il rito camerale seguito fosse fungibile rispetto a quello risultante dalle modifiche del d.lgs. n. 136/2024. Prima dell’esame del motivo, la ricorrente depositava memoria con rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l’estinzione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Quanto alle spese, le ha compensate integralmente, valorizzando la novità della questione interpretativa e il fatto che l’orientamento chiarificatore della Corte fosse sopravvenuto nel corso del giudizio. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in quanto la rinuncia al ricorso non rientra tra i casi tipici di rigetto o inammissibilità/improcedibilità.
Norme richiamate
Nel testo richiamato come norma che, nel regime novellato, prevede il reclamo/opposizione in otto giorni; la Corte richiama l’orientamento secondo cui tale termine è applicabile nella liquidazione controllata quando la scadenza del termine per osservazioni cada dopo l’entrata in vigore del correttivo.
È evocato dalla ricorrente come parametro della censura sulla non perentorietà del termine e sulla fungibilità del rito, ma la Corte non entra nel merito per sopravvenuta rinuncia.
art. 12 Preleggi
È richiamato dalla ricorrente per sostenere l’interpretazione delle norme intertemporali e processuali, ma non viene scrutinato nel merito.
È menzionato come termine ritenuto erroneamente utilizzabile dalla parte nel proporre il reclamo, ma la Corte non decide sul punto per l’estinzione del giudizio.
È richiamato solo per descrivere una delle voci di credito domandate in sede di ammissione al passivo.
La Corte richiama la modifica introdotta dal d.lgs. n. 136/2024, che ha esteso a 90 giorni il termine per l’insinuazione tempestiva nella liquidazione controllata.
La Corte richiama la norma novellata, che attribuisce al liquidatore la definizione dello stato passivo e rinvia al reclamo ex art. 133 CCII per le contestazioni.
Richiamato nell’ordinanza citata per escludere che l’assenza di vacatio legis del correttivo giustifichi, da sola, la rimessione in termini.
art. 391, quarto comma, c.p.c.
È richiamato per affermare che, in caso di rinuncia al ricorso, la condanna alle spese non è automatica se manca l’adesione/accettazione della controparte, rimanendo al collegio una valutazione discrezionale sulle spese.
È richiamato come base della discrezionalità della Corte nel regolare le spese in presenza di valida rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione in caso di rinuncia al ricorso, perché norma eccezionale e di stretta interpretazione, riferita solo a rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato quale fonte dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
art. 8 d.l. n. 178/2024 convertito con modifiche dalla l. n. 4/2025
È menzionato come norma di interpretazione autentica intervenuta a chiarire i dubbi sul regime intertemporale del correttivo al CCII.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l’estinzione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse, indipendentemente dall’adesione della controparte.
- In presenza di rinuncia non accettata, la regolazione delle spese non è automatica: la Corte può comunque compensarle, quando ricorrano ragioni idonee apprezzate discrezionalmente dal collegio.
- L’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma è eccezionale e riguarda soltanto i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- Nel regime della liquidazione controllata, dopo il correttivo al CCII, il reclamo/opposizione allo stato passivo formato dal liquidatore segue il termine breve di otto giorni richiamato dall’art. 133 CCII, secondo il testo novellato, quando la fase rilevante cade dopo l’entrata in vigore della riforma.
- Le incertezze interpretative sul coordinamento intertemporale del correttivo al CCII, se sopravvenute durante il giudizio e poi chiarite dalla giurisprudenza di legittimità, possono giustificare la compensazione delle spese.
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