Cassazione Civile, Ordinanza n. 05415/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva stipulato con un'agenzia di somministrazione un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per essere impiegato presso la sede di una società utilizzatrice con mansioni di consollista/programmatore e con un determinato orario e CCNL. Egli ha dedotto che l'impiego concreto fosse difforme dalle ragioni indicate nel contratto, chiedendo la declaratoria di illegittimità della somministrazione e la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'utilizzatrice, oltre alle conseguenti tutele reintegratorie e risarcitorie. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che i vizi dedotti riguardassero solo il contratto di lavoro con l'agenzia e che l'utilizzatrice non fosse legittimata passiva. La corte d'appello ha riformato la decisione, ritenendo irregolare la somministrazione per utilizzo del lavoratore in modo difforme dalle ragioni pattuite. La società utilizzatrice ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 21 e 27 d.lgs. 276/2003 e inammissibilità delle domande nei propri confronti, sostenendo che la domanda investisse solo il contratto individuale con l'agenzia e non il contratto commerciale di somministrazione, e che pertanto essa fosse estranea al rapporto dedotto in giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi dell'utilizzatrice secondo cui, mancata contestazione specifica del contratto commerciale e mancata evocazione in giudizio dell'agenzia, la domanda sarebbe stata inammissibile o proposta contro un soggetto privo di legittimazione passiva. Richiamando la propria giurisprudenza, ha affermato che nella somministrazione di lavoro il collegamento funzionale tra contratto commerciale tra agenzia e utilizzatore e contratto di lavoro tra agenzia e lavoratore consente di considerare irregolare la somministrazione anche quando il lavoratore sia stato utilizzato per ragioni e mansioni diverse da quelle indicate nel contratto. Una volta chiesto l'accertamento dell'irregolarità della somministrazione ai sensi dell'art. 27 d.lgs. 276/2003, non rileva che le contestazioni siano state formulate con riferimento soprattutto al contratto di lavoro. Ha inoltre ribadito che il giudice deve interpretare la domanda secondo il suo contenuto sostanziale, senza essere vincolato dalle formule adoperate. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come parte della disciplina della somministrazione di lavoro; il superamento dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa integra somministrazione irregolare.
È richiamato insieme agli altri articoli sulla somministrazione per affermare che la violazione dei limiti legali e contrattuali incide sulla legittimità dell'utilizzo del lavoratore.
La domanda di accertamento dell'irregolarità della somministrazione è ricondotta a questa disposizione, che opera come meccanismo sanzionatorio con trasformazione del rapporto alle dipendenze dell'utilizzatore in caso di somministrazione irregolare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto dell'impugnazione, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella somministrazione di lavoro il contratto commerciale tra agenzia e utilizzatore e il contratto di lavoro tra agenzia e lavoratore sono tra loro funzionalmente collegati; la verifica della legittimità non può arrestarsi alla sola conformità formale del contratto di lavoro, ma deve considerare anche l'effettivo impiego del lavoratore rispetto alle ragioni e alle mansioni pattuite.
- La somministrazione è irregolare non solo quando manchino o siano generiche le indicazioni della causale nel contratto, ma anche quando il lavoratore sia concretamente adibito a mansioni diverse da quelle giustificative della somministrazione.
- Ai fini della tutela ex art. 27 d.lgs. 276/2003, non è decisivo che il lavoratore formuli contestazioni concentrate sul contratto con l'agenzia: ciò che conta è il contenuto sostanziale della domanda, se diretto ad accertare l'irregolarità della somministrazione e le relative conseguenze legali.
- Il giudice deve qualificare la domanda in base alla sostanza della pretesa e alle allegazioni complessive della parte, non restando vincolato alle espressioni letterali utilizzate, purché non travalichi il limite della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
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