Sentenza n. 1783/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento: 1) della informativa interdittiva antimafia della Prefettura di Caserta del 9.12.24 prot. n. -OMISSIS-emessa a carico della ricorrente, e della conseguente trasmissione del provvedimento di Informazione Antimafia Interdittiva ai sensi dell’art 92, comma 2 bis del D.Lgs. 159/2011; 2) della nota cat. Q2/2/ant/b.n. della Questura di Caserta; 3) delle note del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta; 4) della nota del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta; 5) della nota della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli; 6) della relazione redatta dai rappresentanti delle forze dell’ordine incaricate di procedere alle verifiche nei confronti della ditta -OMISSIS- 7) della informativa della Prefettura di Caserta nei confronti della ditta ricorrente recante la sussistenza allo stato degli accertamenti delle situazioni di cui agli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del D.LGS. 6/9/2011 n. 159, e dei motivi che la sottendono; 8) della Nota della DIA di Napoli; 9) della Nota della Prefettura di Caserta del 9.12.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa interdittiva antimafia della Prefettura di Caserta del 9 dicembre 2024, adottata a seguito di istanza di riesame, e gli atti istruttori e connessi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, con i primi tre motivi, l'insufficienza, l'inattualità e l'irrilevanza del quadro indiziario posto a fondamento dell'informativa antimafia. In particolare, ha sostenuto che la Prefettura avrebbe valorizzato soprattutto i rapporti di parentela con il padre, esponente mafioso detenuto da molti anni anche in regime di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, e con altri familiari, senza considerare il percorso personale e professionale del titolare, la sua laurea, l'attività agricola esercitata da oltre dieci anni e l'estraneità dell'attuale nucleo familiare alle logiche criminali. È stata inoltre contestata la rilevanza della condanna riportata dal ricorrente per incendio doloso aggravato ai sensi dell'art. 7 l. n. 203/1990, perché relativa a fatti commessi nel 1997, quando era minorenne, nonché la rilevanza di un procedimento penale conclusosi con assoluzione e del sequestro di denaro contante rinvenuto presso l'abitazione del padre. Il ricorrente ha altresì dedotto che il padre avrebbe intrapreso un percorso di collaborazione con la giustizia, che i colloqui carcerari sarebbero sporadici e videoregistrati e che, pertanto, non sarebbe configurabile un'influenza attuale sull'impresa. Con il quarto motivo ha lamentato la violazione dell'art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, sostenendo che, ove fosse stata ravvisata un'agevolazione soltanto occasionale, la Prefettura avrebbe dovuto applicare le misure di prevenzione collaborativa anziché adottare l'interdittiva.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l'informativa fosse sorretta da un quadro indiziario grave, coerente e robusto, fondato su una valutazione probabilistica secondo il criterio del più probabile che non. La Prefettura aveva valorizzato congiuntamente: la condanna definitiva del titolare per incendio aggravato ai sensi dell'art. 7 l. n. 203/1990, qualificabile come reato spia; gli intensi rapporti familiari del titolare con il padre e il fratello, indicati come esponenti di rilievo della criminalità organizzata; la forma dell'impresa individuale, priva di uno schermo organizzativo tra titolare e attività economica; tre precedenti informative interdittive, risalenti al 2010, 2011 e 2023; il sequestro di 121.000 euro in contanti presso l'abitazione del padre. Il Collegio ha affermato che i rapporti di parentela possono essere valorizzati quando, per natura e intensità, rendano plausibile un'influenza, anche indiretta, della criminalità organizzata sulle decisioni imprenditoriali. Né la detenzione del padre, il regime di cui all'art. 41-bis, la sporadicità dei colloqui, il decorso del tempo dalla condanna o l'assoluzione penale relativa ad altri fatti escludevano automaticamente l'attualità del rischio, poiché tali elementi dovevano essere valutati nel quadro complessivo. Il decorso del tempo, isolatamente considerato, non determina la perdita di attualità degli indizi, in assenza di fatti nuovi positivi e consolidati idonei a dimostrare la definitiva fuoriuscita dell'impresa dal rischio di permeabilità mafiosa. Il TAR ha inoltre ritenuto legittima l'estensione degli accertamenti ai familiari ai sensi dell'art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011. Quanto all'art. 94-bis, ha escluso il presupposto dell'agevolazione occasionale, ravvisando invece legami stabili e un quadro circostanziale incompatibile con misure di prevenzione collaborativa meno afflittive. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159/2011
«Il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico»
La valutazione prefettizia del rischio infiltrativo si fonda su una prognosi probabilistica e preventiva, secondo il criterio del più probabile che non; i reati indicati dalla disposizione costituiscono reati spia e possono assumere rilievo nel quadro complessivo degli indizi.
art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011
«il Prefetto competente estende gli accertamenti anche ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi dell’impresa, ivi compresi i componenti familiari»
La norma consente di estendere le verifiche antimafia ai familiari e agli altri soggetti che possano influenzare, anche indirettamente, le scelte dell'impresa.
art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011
Le misure di prevenzione collaborativa presuppongono un'agevolazione soltanto occasionale; non sono applicabili quando il quadro istruttorio evidenzi legami stabili e continuativi con la criminalità organizzata.
art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011
«può essere chiesto dalle imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell’articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l’impugnazione del relativo provvedimento del prefetto»
Il controllo giudiziario costituisce una misura distinta, esperibile nei presupposti previsti dalla disposizione, quando l'agevolazione di soggetti mafiosi risulti occasionale.
art. 67, comma 8, d.lgs. n. 159/2011
La disposizione è richiamata unitamente all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. per qualificare il reato commesso dal titolare come reato spia rilevante ai fini antimafia.
La sottoposizione del familiare al regime detentivo speciale non esclude, di per sé, la possibilità di un'influenza criminale indiretta o di impartire direttive all'esterno.
art. 12-sexies l. n. 306/1992
Il sequestro di una rilevante somma di denaro contante può concorrere, quale elemento istruttorio, alla valutazione prefettizia del rischio di permeabilità mafiosa, anche se il relativo procedimento penale si sia concluso con assoluzione.
art. 7 l. n. 203/1990
L'aggravante mafiosa applicata alla condanna per incendio qualifica il fatto come reato spia rilevante nel giudizio preventivo di rischio infiltrativo.
Massime di principio
- L'interdittiva antimafia può essere adottata sulla base di una prognosi induttiva e probabilistica, secondo il criterio del più probabile che non, senza che sia necessario raggiungere il grado di certezza richiesto per l'accertamento della responsabilità penale.
- I rapporti di parentela con soggetti affiliati, organici o contigui alla criminalità organizzata possono fondare l'interdittiva quando, per intensità e caratteristiche concrete, rendano plausibile un'influenza anche indiretta sulle decisioni dell'impresa; non opera una presunzione generale di irrilevanza della parentela.
- La detenzione del familiare mafioso, anche in regime di cui all'art. 41-bis, non esclude automaticamente la possibilità di un'influenza criminale sull'impresa, potendo il soggetto detenuto impartire direttive o mantenere il controllo degli affari del gruppo tramite l'organizzazione esterna.
- Il decorso del tempo dalla commissione dei fatti o dalla condanna non elimina di per sé l'attualità del pericolo infiltrativo quando gli elementi risalenti si inseriscano in un quadro complessivo di indizi e manchino fatti nuovi, positivi e consolidati, idonei a dimostrare la definitiva fuoriuscita dell'impresa dal rischio mafioso.
- Nel giudizio sull'interdittiva antimafia gli elementi devono essere valutati globalmente e non parcellizzati; anche fatti non penalmente rilevanti, ovvero già valutati in sede penale con assoluzione o proscioglimento, possono concorrere alla prognosi prefettizia se risultano sintomatici di permeabilità mafiosa.
- Le misure di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 non sono dovute quando l'istruttoria evidenzi un legame stabile e continuativo con ambienti criminali, incompatibile con il requisito dell'agevolazione soltanto occasionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 563/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 564/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 565/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 566/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 570/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 571/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →