Cassazione Civile, Ordinanza n. 14895/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione relativo a terreni inseriti in un piano per insediamenti produttivi. Gli eredi del proprietario espropriato avevano contestato l’indennità definitiva determinata in sede di merito, deducendo anzitutto che la legittimazione passiva non spettasse solo alla società delegata all’attuazione della procedura espropriativa, ma anche al Comune, indicato nei decreti come beneficiario dell’esproprio e promotore dell’intervento. Contestavano poi la corretta individuazione del beneficiario dell’espropriazione. Con ulteriori motivi censuravano la CTU e la motivazione della Corte d’appello sulla stima: uso di documenti acquisiti dai consulenti, utilizzo di delibere comunali IMU/ICI, mancato riconoscimento del deprezzamento dei reliquati e dell’indennità aggiuntiva ex art. 33 d.P.R. 327/2001, asserita contraddittorietà nella combinazione tra criterio sintetico-comparativo e analitico, preclusioni istruttorie inammissibilmente applicate alla produzione documentale e compensazione delle spese. La società controricorrente difendeva la correttezza della decisione di merito; il Comune era intimato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo che la Corte d’appello avesse individuato in modo non corretto il soggetto legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima, perché non aveva verificato in concreto il ruolo svolto dal Comune e dalla società nella procedura espropriativa e si era limitata a desumere la legittimazione passiva della sola società dal contenuto delle convenzioni e dei decreti. È stato inoltre accolto il quinto motivo perché la motivazione sul mancato riconoscimento del pregiudizio ai reliquati era meramente apparente, non avendo affrontato le specifiche deduzioni degli opponenti sull’interclusione e sul deprezzamento della porzione residua. Sono stati rigettati o dichiarati inammissibili gli altri motivi, in particolare quelli relativi alla CTU, alla produzione documentale e al giudizio sul valore dei terreni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
richiamato nel motivo sulla legittimazione passiva, ma la Corte decide la questione alla luce della disciplina speciale dell'espropriazione e del corretto accertamento dei soggetti obbligati; il richiamo processuale non conduce alla decisione.
invocato per denunciare omessa pronuncia/omessa considerazione di fatti decisivi; la Corte accoglie il motivo relativo ai reliquati perché la motivazione è ritenuta meramente apparente rispetto alle specifiche deduzioni di parte.
richiamato in più motivi per contestare il governo delle prove e della CTU; la Corte esclude la fondatezza delle censure che miravano a una rivalutazione del merito, salvo il vizio motivazionale sui reliquati.
invocato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione delle prove tecniche e documentali; la Corte non vi ravvisa violazione decisiva nei motivi rigettati.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
richiamato per motivazione apparente; la Corte lo ritiene violato solo con riguardo al capo sui reliquati, non invece per gli altri capi censurati.
utilizzato dalla Corte per affermare che eventuali vizi dell'attività del CTU, in quanto nullità relative, devono essere tempestivamente eccepiti e non travolgono la consulenza se non nei limiti indicati.
richiamato nei motivi per dedurre nullità della sentenza e del procedimento; la Corte nega che ricorrano nullità assolute nei capi rigettati.
richiamato nel ragionamento sulla preclusione delle allegazioni documentali; la Corte distingue tra fatti principali e secondari e limita le preclusioni rispetto all'attività del CTU.
evocato nelle censure sulla CTU e sul contraddittorio; la Corte ritiene infondate o inammissibili le doglianze che non superano il sindacato di legittimità sul merito tecnico.
richiamato per contestare la procedura peritale; la Corte ribadisce che l'acquisizione di documenti su fatti secondari da parte del CTU non comporta di per sé nullità rilevante.
art. 221, comma 4, della legge n. 77 del 2020
menzionato per la trattazione scritta e la dedotta introduzione documentale; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
la Corte dichiara inammissibili alcuni motivi per difetto di autosufficienza, in particolare per mancata trascrizione o specifica indicazione dei documenti e dei verbali richiamati.
d.P.R. n. 327 del 2001, art. 33
richiamato in relazione al pregiudizio da espropriazione parziale e ai reliquati; la Corte accoglie il motivo perché la Corte d'appello non ha esaminato in modo effettivo la dedotta interclusione della porzione residua.
d.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, commi 3 e 4
«l'opposizione alla stima è proposta con atto di citazione notificato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione»
la norma è letta come criterio per individuare i soggetti da evocare in giudizio, imponendo al giudice di verificare in concreto i ruoli di autorità espropriante, promotore e beneficiario nei procedimenti pluripartecipati.
d.lgs. n. 150 del 2011, art. 3
richiamato per escludere l'applicazione dei commi 2 e 3 dell'art. 702-ter c.p.c. nei procedimenti del capo III e, quindi, per negare preclusioni istruttorie rigide nel rito applicato.
d.lgs. n. 150 del 2011, art. 29
indicato come disciplina del procedimento di opposizione alla stima, trattato con rito sommario di cognizione.
la Corte ribadisce che nel rito sommario non operano preclusioni istruttorie immediate come nel rito ordinario, salvo il momento della eventuale conversione.
richiamato per spiegare che la barriera preclusiva si collega, nel rito sommario, alla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito; nei procedimenti del d.lgs. 150/2011 tale barriera è ancora meno agevole da ravvisare.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione, la legittimazione passiva non può essere affermata in modo meramente formale, ma richiede di verificare in concreto quale soggetto abbia svolto il ruolo di autorità espropriante, promotore dell’espropriazione o beneficiario, soprattutto nei procedimenti pluripartecipati e nei casi di delega o affidamento di funzioni con rilevanza esterna.
- Quando la procedura espropriativa coinvolge più soggetti, il giudice deve analizzare specificamente i poteri effettivamente esercitati da ciascuno e i rapporti tra soggetti pubblici e privati; non è sufficiente richiamare in modo astratto le convenzioni o il solo dato del beneficiario finale risultante dagli atti se dagli stessi emerge che un soggetto ha agito in nome e per conto di altro ente.
- Nel giudizio di opposizione alla stima, il vizio di motivazione è configurabile quando la decisione omette di affrontare specifiche deduzioni sulla sussistenza del deprezzamento della porzione residua espropriata o sull’interclusione del reliquato, poiché in tal caso la motivazione è solo apparente.
- Le critiche alla consulenza tecnica d’ufficio non sono ammissibili in cassazione se mirano a ottenere una nuova valutazione del merito tecnico o dei criteri estimativi utilizzati dal giudice di merito; è invece censurabile l’omesso esame di fatti decisivi specificamente allegati e discussi.
- Nel rito sommario di cognizione e, a maggior ragione, nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, non si desumono automaticamente preclusioni istruttorie rigide prima dell’eventuale conversione del rito; l’utilizzazione da parte del CTU di documenti pertinenti a fatti secondari non integra di per sé nullità assoluta.
- Il CTU può acquisire e valorizzare documenti anche forniti dalle parti per rispondere ai quesiti del giudice, purché essi servano a provare fatti secondari o elementi di supporto e non introducano, in violazione del principio dispositivo, fatti principali estranei al thema decidendum.
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