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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33077/2024 del 23/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il proscioglimento per furto (9/10/2017) e la condanna per due reati di minaccia (10/10/2017) applicando, oltre alla recidiva e alla continuazione, l'aggravante di cui all'art. 612, comma 2, c.p. (gravità della minaccia). Il ricorso articolava due motivi principali: (1) nullità della sentenza per applicazione di un'aggravante non contestata nel capo d'imputazione, con richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sorge) e a pronunce della Cassazione che affermano che le circostanze aggravanti che includono componenti valutative non possono essere semplicemente 'contestate in fatto'; (2) contraddittorietà e illogicità della motivazione della Corte di merito che aveva ritenuto invece che la gravità fosse implicitamente contestata dai fatti descritti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui le circostanze aggravanti che includono valutazioni (come la gravità della minaccia ex art. 612, comma 2, c.p.) devono essere espressamente indicate nel capo di imputazione o tramite chiara enunciazione normativa; non sono legittimamente contestabili solo mediante la descrizione dei comportamenti materiali. Nel caso di specie i capi b) e c) non specificavano la gravità né citavano il secondo comma dell'art. 612 c.p., e neppure il Tribunale di primo grado aveva applicato tale aggravante nella motivazione. Poiché l'aggravante non era stata contestata, la sua applicazione in sentenza di merito è illegittima. La mancata contestazione incide inoltre sulla competenza territoriale/di materia: senza quell'aggravante il reato è configurabile come minaccia semplice, di competenza del Giudice di pace (art. 4 d.lgs. n. 274/2000). Non essendo configurabile ab origine un concorso formale tra i reati, la Corte ha ritenuto incompetente il giudice togato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, dichiarando la competenza del Giudice di pace di Bagheria e disponendo la trasmissione degli atti.

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen.

    La Corte interpreta il secondo comma (la gravità della minaccia) come circostanza aggravante che contiene componenti valutative e che quindi deve essere espressamente contestata nel capo di imputazione o richiamata esplicitamente per essere applicata in sentenza.

  • art. 476, secondo comma, cod. pen. (richiamato dalla giurisprudenza)

    Richiamato per analogia dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sorge) per affermare il principio generale secondo cui le aggravanti con contenuto valutativo non possono essere implicitamente contestate mediante la mera descrizione dei fatti materiali.

  • artt. 522, 178 lett. b), 179 cod. proc. pen.

    Norme richiamate in relazione alla nullità e alla necessità di adeguata contestazione dell'imputazione; il ricorrente invocava la nullità della sentenza per applicazione di elemento non contestato.

  • art. 4 d.lgs. n. 274/2000

    Stabilisce la competenza per materia del Giudice di pace per il reato di minaccia semplice; la Corte ha ritenuto che, non essendo contestata l'aggravante, la materia rientra nella competenza del Giudice di pace.

  • art. 48 d.lgs. n. 274/2000

    Prevede che l'incompetenza a conoscere dei reati competenti al Giudice di pace debba essere rilevata dal giudice togato in ogni stato e grado; utilizzato per motivare la declaratoria di incompetenza del giudice togato.

  • art. 6 d.lgs. n. 274/2000 e art. 12 cod. proc. pen.

    Richiamati per chiarire che la connessione tra procedimenti attribuisce competenza al giudice superiore solo nel caso di concorso formale; nel caso concreto non sussisteva concorso formale, per le distinte date dei fatti, quindi non poteva operare tale deroga.

  • Sez. U., n. 24906 del 18/04/2019 (Sorge) e successive pronunce (Lungaro, Turè)

    Giurisprudenza di legittimità che ha affermato il principio generale sulla contestazione delle aggravanti con componente valutativa e che la Corte ha richiamato come diritto vivente applicabile al caso di specie.

Massime di principio

  • Le circostanze aggravanti che richiedono una valutazione qualitativa (es. la "gravità" di una minaccia) devono essere espressamente contestate nel capo d'imputazione o indicate con richiamo normativo; non possono essere derivate dalla sola descrizione dei fatti materiali.
  • Se un'aggravante non contestata incide sulla competenza per materia (ossia trasforma un reato di competenza del Giudice di pace in uno di competenza del Tribunale), la sua mancata contestazione può determinare l'incompetenza del giudice togato e l'annullamento delle sentenze rese da questo.
  • La difesa non può essere obbligata a ricostruire autonomamente, sulla base dei fatti materiale, l'esito di valutazioni giuridiche che la legge riserva al pubblico ministero o al giudice: la scelta dell'accusa tra possibili qualificazioni deve essere portata a conoscenza per garantire il diritto di difesa.
  • In presenza di più reati vicini nel tempo, per valutare la competenza occorre anche verificare se esista concorso formale (che può estendere la competenza al giudice superiore) o solo connessione (che non sempre attribuisce tale competenza).
  • In casi analoghi, se l'aggravante applicata in sentenza non risulta esplicitamente contestata, è opportuna una impugnazione mirata sia sulla legittimità della contestazione sia sulla eventuale incompetenza per materia, poiché entrambe le questioni possono portare all'annullamento e alla riattribuzione della competenza.

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