Cassazione Penale, Sentenza n. 27747/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Morelli è stato ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata ai danni dell'Università Magna Grecia di Catanzaro per fatti posti in essere dal 2/7/2010 al 25/2/2016: aveva dichiarato di svolgere un rapporto di lavoro in regime di esclusiva con l'ente e omesso di comunicare di svolgere prestazioni libero-professionali presso strutture private, percependo così indebitamente l'indennità di esclusiva. Il ricorrente contestava la qualificazione come truffa aggravata, sostenendo che la sua condotta fosse mera omissione/silenzio e quindi configurabile, se del caso, come indebita percezione di pubbliche erogazioni ai sensi dell'art. 316-ter c.p., mancando gli elementi tipici degli artifizi e dei raggiri richiesti per la truffa.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha confermato la valutazione dei giudici di merito (GUP e Corte d'appello) secondo cui il comportamento di Morelli non era una semplice inerzia: aveva attivato un meccanismo artificioso e tenuto un silenzio malizioso su circostanze rilevanti, idoneo a indurre in errore l'amministrazione e a garantirsi l'indennità di esclusiva. La Corte ha richiamato giurisprudenza consolidata secondo cui anche il silenzio, quando maliziosamente serbato da chi ha il dovere di informare, integra l'elemento del raggiro nella truffa contrattuale. Inoltre è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia dalla truffa perché non richiede l'induzione in errore dell'ente erogatore, che si limita ad accertare i requisiti autocertificati. Tuttavia, nella fattispecie la Corte ha ritenuto che la condotta non fosse mera percezione indebita ma un comportamento idoneo ad indurre in errore, ricondotto quindi alla fattispecie della truffa.
La nozione di truffa contrattuale richiede artifici o raggiri idonei ad influire sulla volontà della parte offesa; la giurisprudenza di legittimità riconosce che anche il silenzio malizioso, quando chi lo serba ha il dovere di informare, può integrare l'elemento del raggiro.
Prevede che la parte privata che propone un ricorso di cassazione, se il ricorso viene rigettato, sia condannata al pagamento delle spese del procedimento; applicata nel dispositivo.
Massime di principio
- Distinguere tra art. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche) e truffa: quest'ultima richiede artifici o raggiri volti a indurre in errore l'ente, mentre 316-ter riguarda la percezione indebita senza necessità di induzione attiva.
- Il silenzio può integrare il raggiro se è malizioso e proviene da chi ha il dovere contrattuale o giuridico di comunicare circostanze rilevanti: in tali casi la mancata comunicazione è valutata come comportamento attivo idoneo a ingenerare errore.
- Per qualificare una condotta come truffa contrattuale è essenziale dimostrare che il comportamento dell'agente fosse idoneo e destinato a influire sulla volontà dell'ente/datore di lavoro e che l'ente abbia effettivamente agito in base all'errore indotto.
- Nei rapporti di lavoro che prevedono esclusiva o specifiche obbligazioni informative, la documentazione formale delle comunicazioni e delle autorizzazioni è determinante per la prova: l'omessa comunicazione di attività extra moenia può avere rilevanza penale se collegata alla percezione di vantaggi economici.
- In sede di impugnazione, la qualificazione giuridica del fatto (truffa vs. indebita percezione) si basa sulla valutazione globale degli elementi fattuali; la giurisprudenza tende ad esaminare la presenza di malizia, artifici e della capacità di ingannare l'ente.
- Conseguenze processuali: il rigetto di un ricorso può comportare la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dunque valutare con attenzione le prospettazioni di diritto e le probabilità di accoglimento prima di proporre ricorso in Cassazione.
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