Cassazione Penale, Sentenza n. 11520/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la qualificazione giuridica del fatto relativo al capo A: si sosteneva che l'impossessamento del telefono non fosse un furto con strappo (art. 624 bis c.p.) ma, al più, un furto semplice (art. 624 c.p.) seguito da condotta violenta. Inoltre si eccepiva l'assenza del 'fine di trarre profitto', poiché l'imputato avrebbe preso il telefono per cancellare fotografie compromettenti e non per un vantaggio economico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto pacifica la ricostruzione di merito secondo cui il telefono fu strappato dalle mani della persona offesa, integrando la violenza sulla cosa prevista dall'art. 624 bis, comma 2, c.p.; la violenza successiva sulla persona non trasforma il fatto in rapina perché non era finalizzata a vincere la resistenza per la sottrazione. Quanto al 'fine di profitto', la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito: la mancata restituzione del telefono dopo la cancellazione delle foto e la sua permanenza nella disponibilità dell'imputato fino a perquisizione formale permettono di inferire la finalità di trarne utilità (interpretata anche in senso ampio). Per questi motivi il ricorso non è ammissibile. Conseguenze: confermata la condanna di merito, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare C 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il furto con strappo richiede violenza diretta sulla cosa; la condotta di strappare il telefono integra l'art. 624 bis anche se la violenza sulla persona si verifica successivamente.
Furto semplice: alternativa prospettata dal ricorrente, ma esclusa dalla Cassazione per l'esistenza di violenza diretta sulla cosa.
Contestata e confermata la responsabilità per lesioni personali causate durante l'aggressione.
Contestate e ritenute le minacce di morte; si è valutata anche l'aggravante dei futili motivi che, tuttavia, è stata coperta dalle attenuanti generiche in sede di merito.
Richiamato in relazione alle circostanze aggravanti applicate in primo grado.
Applicata la riduzione di pena prevista per il rito abbreviato.
Norma invocata per imporre l'onere di versare alla Cassa delle ammende la somma determinata a carico del ricorrente per l'inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte costituzionale
n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione ai criteri per valutare la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e per il consequenziale onere della sanzione pecuniaria.
Ordinanza Quinta Sezione penale
n. 693 del 18 novembre 2022
Remissione alle Sezioni Unite della questione se il 'fine di profitto' nel furto debba intendersi solo come utile patrimoniale o anche come utilità non patrimoniale; la Cassazione ha ritenuto comunque non decisivo il rilievo per il caso concreto, avendo i giudici di merito motivato l'esistenza di finalità di utilità.
Massime di principio
- Per distinguere furto con strappo e rapina è decisivo il fine della violenza: se la violenza è diretta sulla cosa per impossessarsene si configura il furto con strappo (art. 624 bis); se la violenza è esercitata per vincere la resistenza della persona e così realizzare la sottrazione, si configura la rapina.
- La presenza di violenza immediatamente rivolta alla cosa (es. strappo dalle mani) è elemento sufficiente per qualificare il fatto come furto con strappo, anche se successivamente vi siano violenze personali.
- Il 'fine di trarre profitto' nel furto può essere interpretato in senso ampio dalla giurisprudenza di merito: anche utilità non strettamente patrimoniale (es. impedire la diffusione di immagini) può concorrere alla configurazione del dolo di furto, salvo diverso orientamento delle Sezioni Unite.
- La condotta concreta e gli effetti fattuali (es. mancata restituzione del bene, permanenza nella disponibilità dell'imputato) sono elementi probatori rilevanti per inferire il fine di profitto; questioni di valutazione così ancorate ai fatti sono difficili da rimettere in discussione in Cassazione se non sono dimostrate incongruenze o vizi motivazionali.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve svolgere censure precise e dimostrare l'errore di diritto o vizi di motivazione dei giudici di merito; contestazioni generiche sui fatti raramente sono ammesse.
- L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente, incluse spese processuali e possibile versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che sussistano giustificati motivi.
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