Cassazione Penale, Ordinanza n. 13969/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di appello, che aveva confermato la condanna per il reato contestato, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 497-bis, comma 1, c.p. Il solo motivo riportato nel testo deduceva l'inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato alla Guardia di Finanza, sostenendo che tali dichiarazioni non avrebbero potuto essere valorizzate nel giudizio. La Corte ha però rilevato che la censura era generica, perché il ricorso non spiegava in che modo quelle dichiarazioni fossero decisive ai fini della decisione, quindi non consentiva di apprezzare la concreta incidenza dell'asserito vizio.
Norme richiamate
Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; il ricorso non ha inciso sulla sua applicazione, ma solo sulla dedotta utilizzabilità di dichiarazioni dell'imputato.
Non citato nel testo.
art. 23868 del 23/04/2009, Sez. U, Fruci, Rv. 243416
Richiamato quale precedente sul principio per cui la deduzione di inutilizzabilità deve essere sorretta dall'indicazione della decisività dell'atto o della prova asseritamente inutilizzabile.
Massime di principio
- La deduzione di inutilizzabilità di una prova o di dichiarazioni acquisite non è ammissibile se formulata in modo meramente assertivo: il ricorso deve indicare in modo specifico perché l'atto contestato sia decisivo o comunque rilevante ai fini della decisione.
- In sede di legittimità, una censura è generica quando non mette la Corte in condizione di verificare la concreta incidenza del vizio denunciato sulla motivazione della sentenza impugnata.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per genericità dei motivi, resta ferma la decisione di merito impugnata e il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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