Cassazione Civile, Ordinanza n. 17466/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009, emessi a seguito di controlli e indagini finanziarie su versamenti e prelievi ritenuti dall'Ufficio sintomatici di operazioni inesistenti. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso solo per il 2007 e lo aveva respinto per il 2008 e 2009. In appello la CTR ha rigettato l'appello principale dell'Ufficio e ha accolto in parte l'appello incidentale della società, annullando gli avvisi per tutti i periodi. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) motivazione apparente, illogica e contraddittoria, oltre a violazione dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe ignorato la documentazione sulle indagini finanziarie e quindi le prove dell'inesistenza delle operazioni contestate; 2) censura, sostanzialmente, della valutazione compiuta dalla CTR sull'idoneità delle giustificazioni offerte dalla contribuente a superare le presunzioni dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto che la CTR avesse comunque valutato, espressamente o implicitamente, l'intero materiale probatorio, senza essere tenuta a confutare analiticamente ogni allegazione o prova, e che la motivazione fosse sopra la soglia del "minimo costituzionale". Ha inoltre rilevato che la CTR aveva svolto un accertamento di merito sull'efficacia delle prove offerte dalla società per superare le presunzioni dell'Ufficio, censura non traducibile in un vizio denunciabile nei termini prospettati. Il ricorso dell'Agenzia è stato quindi respinto, con condanna alle spese e senza raddoppio del contributo unificato perché la parte soccombente è un'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
La motivazione della sentenza tributaria deve essere sufficiente e non apparente; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la CTR avesse assolto a tale onere.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente o per violazione dell'obbligo motivazionale non è stata ravvisata, poiché la decisione di merito conteneva un percorso argomentativo idoneo.
Cass. Sez. 5, ord. n. 29730/2020
Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento sulle prove ritenute più attendibili e non è tenuto a esaminare e confutare tutte le allegazioni e prove, purché esponga una motivazione concisa ma logicamente adeguata.
Cass. SS.UU. n. 8053/2014
La motivazione della sentenza è sufficiente quando supera il cosiddetto "minimo costituzionale".
Cass. n. 8999/2009
È possibile che il collegio decida in senso difforme dalla proposta del consigliere relatore.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura per motivazione apparente non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, se la sentenza impugnata contiene un percorso argomentativo, anche sintetico, ma coerente e comprensibile.
- Il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutte le prove e tutte le difese delle parti, essendo sufficiente che indichi gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione e che, per implicito, disattenda le tesi incompatibili con la soluzione adottata.
- La valutazione dell'idoneità delle giustificazioni offerte dal contribuente a superare presunzioni dell'Ufficio costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
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