Cassazione Penale, Sentenza n. 43209/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la confisca del telefono cellulare sequestrato durante la perquisizione, contestando la mancata motivazione della misura (art. 240 c.p.) e la carenza di prova circa la pertinenza o la destinazione del telefono al reato. Sostiene che anche in caso di patteggiamento o applicazione della pena il giudice doveva motivare la confisca e che non sussistono i presupposti per una confisca facoltativa perché non è dimostrato un nesso strumentale tra il cellulare e l'attività delittuosa.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto fondato. La corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla confisca del telefono cellulare e ha ordinato la restituzione del dispositivo all'avente diritto. La decisione richiama il principio per cui la confisca facoltativa richiede motivazione specifica e la dimostrazione del rapporto di asservimento strumentale tra cosa e reato; nel caso di specie non è emersa prova di contatti telefonici o di altro utilizzo del cellulare collegabile alla cessione contestata, per cui non sussistono i presupposti per la confisca.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma del reato contestato (detenzione a fini di cessione e cessione di sostanza stupefacente); usata per inquadrare l'illecito principale per cui è intervenuta la confisca del materiale sequestrato.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla confisca; la decisione sottolinea l'obbligo motivazionale quando la confisca è disposta e i limiti della confisca facoltativa.
Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020 (Savin), Rv. 279348
Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348
Principio secondo cui, quando la misura di sicurezza o la confisca sono applicate al di fuori di un accordo tra le parti, il ricorso è ammissibile e sono valutabili tutti i motivi di cui all'art. 606 c.p.p.
Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010 (Rhameni)
Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010, Rhameni, Rv. 248454
Giurisprudenza che afferma che la confisca è legittima solo se è dimostrato un rapporto di asservimento tra la cosa e il reato, non un rapporto di mera occasionalità.
Sez. 5, n. 47179 del 03/11/2009
Sez. 5, n. 47179 del 03/11/2009, Rv. 245387
Conferma il principio del nesso strumentale necessario per la confisca; la cosa deve essere oggettivamente collegata al reato per rivelare la probabilità di reiterazione dell'attività punibile.
Sez. 6, n. 34088 del 07/07/2003 (Lomartire)
Sez. 6, n. 34088 del 07/07/2003, Lomartire, Rv. 226687
Ulteriore precedente che richiede un nesso stretto e strumentale tra l'oggetto sottoposto a confisca e il fatto criminoso, escludendo la confisca per rapporti meramente occasionali.
Massime di principio
- La confisca facoltativa richiede una motivazione specifica: il giudice deve esplicitare perché la libera disponibilità del bene encouraggerebbe la reiterazione del reato.
- Per legittimare la confisca è necessario dimostrare un nesso di asservimento strumentale tra l'oggetto e il reato; non basta una mera occasionalità o il semplice rinvenimento dell'oggetto in occasione del reato.
- Nel caso di telefoni cellulari, occorre prova di un utilizzo collegabile all'attività delittuosa (es. contatti con acquirenti, programmazione logistico-gestionale, prova di scambi inerenti la cessione) per fondare la confisca.
- Anche in procedimenti con patteggiamento o applicazione di pena, l'obbligo motivazionale e i presupposti sostanziali per la confisca rimangono: il potere ablatorio del giudice non è illimitato.
- Se la confisca è disposta senza motivazione sufficiente o senza prova del nesso strumentale, il ricorrente può ottenere l'annullamento parziale della sentenza e la restituzione del bene.
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