Cassazione Penale, Ordinanza n. 07971/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato contestato è rimasta ferma, non essendo stato affrontato il merito della responsabilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che aveva confermato la sua condanna per lesioni personali ex art. 582 c.p. Il ricorso articolava formalmente vizi ex art. 606, lettere b), c) ed e), c.p.p., ma secondo la Corte si traduceva in realtà in deduzioni di fatto, o al più in censure attinenti alla motivazione della decisione di merito. La Corte ha ritenuto tale doglianza non ammissibile, poiché per i reati di competenza del giudice di pace non è consentito il ricorso per cassazione per vizio di motivazione.
Norme richiamate
Individua il reato per cui la condanna di merito era stata confermata: lesioni personali.
comma 2-bis; lettere b), c) ed e)
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché, pur formalmente richiamando diversi vizi, si risolveva sostanzialmente in censure di merito e di motivazione non deducibili in cassazione nel caso di sentenze d'appello per reati di competenza del giudice di pace.
art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000
Esclude la proponibilità del ricorso per cassazione per vizio di motivazione avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace.
art. 274/2000
Richiamato quale riferimento al decreto legislativo che disciplina il giudice di pace; dal testo emerge il rinvio all'art. 39-bis del medesimo decreto.
Massime di principio
- Avverso le sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace non è proponibile ricorso per cassazione per vizio di motivazione.
- Quando il ricorso di legittimità, pur evocando formalmente vizi di legge o di motivazione, si risolve in mere deduzioni in fatto, esso è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07809/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07810/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07826/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07827/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07828/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07829/2025 del 26/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →